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giovedì 19/06/2025 • 11:00

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Dichiarazione di successione: agevolazioni per fondi rustici e aziende montane

Nella dichiarazione di successione è possibile applicare sia le agevolazioni previste per i fondi rustici siti in comuni montani (imposta ipotecaria fissa ed esenzione da imposta catastale e di bollo), sia la riduzione del 40% dell'imposta di successione per aziende in comuni montani (Risp. AE 19 giugno 2025 n. 166).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 19 giugno 2025 n. 166, interviene su un tema di rilevante interesse per i contribuenti chiamati a presentare dichiarazione di successione per beni situati in aree montane: la cumulabilità e le modalità di fruizione delle agevolazioni tributarie relative sia ai fondi rustici sia alle aziende ubicate in comuni montani. Un tema che, oltre all'impatto economico, comporta importanti risvolti operativi in sede di compilazione della dichiarazione.

Il caso nasce da un'istanza di interpello nella quale l'erede dichiara di aver presentato la dichiarazione di successione per beni ereditati da un defunto, chiedendo due distinte agevolazioni: da un lato, l'imposta ipotecaria in misura fissa e l'esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i fondi rustici situati in comuni montani (agevolazione ex art. 9 DPR 601/73, codice “M”); dall'altro, la riduzione del 40% dell'imposta di successione per l'azienda sita in comune montano, come previsto dall'art. 25 c. 4-bis D.Lgs. 346/90 (codice “Q”).

L'istante segnala una criticità tecnica: il software per la compilazione della dichiarazione di successione permette di indicare un solo codice di agevolazione/riduzione, di fatto impedendo la contemporanea fruizione delle due misure.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il parere non riguarda la spettanza delle agevolazioni in senso stretto – materia oggetto di eventuali verifiche in sede di accertamento – ma si concentra sulle modalità operative.

Le due agevolazioni in dettaglio

L'art. 9 DPR 601/73 prevede, per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iscritti nella gestione previdenziale agricola), l'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa e l'esenzione da imposta catastale e di bollo. L'agevolazione si estende anche a chi si impegna a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni, mediante dichiarazione contenuta nell'atto e successiva verifica da parte dell'Ufficio.

L'art. 25 c. 4-bis D.Lgs. 346/90, invece, riguarda le aziende, le quote di società di persone e i beni strumentali ubicati in comuni montani con meno di 5.000 abitanti (o in frazioni con meno di 1.000 abitanti, anche se in comuni più grandi), trasferiti al coniuge o a parenti fino al terzo grado. In questo caso, l'imposta di successione è ridotta del 40% del valore di tali beni, a condizione che gli aventi causa proseguano l'attività imprenditoriale per almeno cinque anni. La documentazione attestante il possesso dei requisiti deve essere allegata alla dichiarazione, pena la decadenza dal beneficio.

Superare i limiti del software: le istruzioni pratiche

L'Agenzia delle Entrate conferma che le due agevolazioni possono convivere, poiché riguardano beni differenti (fondi rustici e aziende/quote sociali) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale, di bollo per la prima; imposta di successione per la seconda). Di conseguenza, in presenza dei requisiti, entrambe possono essere richieste nella stessa dichiarazione.

Per superare la limitazione tecnica del software, la soluzione proposta è di indicare i codici agevolativi nei diversi quadri della dichiarazione:

  • il codice “M” (agevolazione ex art. 9 DPR 601/73) deve essere inserito nel quadro EB per ogni terreno agricolo che ne ha diritto;
  • il codice “Q” (riduzione ex art. 25 c. 4-bis D.Lgs. 346/90) deve essere indicato nel quadro EN per le aziende che rientrano in tale disciplina.

Nel caso di successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l'Ufficio liquiderà l'imposta di successione con la riduzione spettante, mentre le altre imposte saranno autoliquidate dal contribuente.

Fonte: Risp. AE 19 giugno 2025 n. 166

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