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Operazioni soggette a reverse charge L'art. 1 c. 58 L. 190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in via di rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Fermo restando che le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta, l'art. 1 c. 60 L. 190/2014 stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, vale a dire le operazioni soggette a reverse charge, emettono l'autofattura o integrano la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e provvedono al relativo versamento. Anche per tali operazioni opera il divieto di detrazione, per cui l'IVA a debito deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. Una disciplina differente è prevista per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali l'art. 38 c. 1 DL 331/93 prevede l'imponibilità in capo al cessionario italiano, L'art. 1 c. 58 L. 190/2014 stabilisce, infatti, che i contribuenti in regime forfetario applicano agli acquisti intracomunitari di beni l'art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93. In sostanza, se gli acquisti di beni provenienti d...

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di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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