Gli operatori economici, in alternativa all'adozione del regime del “perfezionamento passivo”, che consente di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale della UE per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale o parziale dei dazi all'importazione, possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà, dei beni oggetto delle operazioni di compensazione (nota Ministero delle Finanze 6 maggio 1997, n. 1248/D). Pertanto, è possibile che le operazioni di esportazione per la lavorazione e di reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un'esportazione definitiva, senza peraltro che le medesime possano comunque considerarsi, ai fini dell'IVA, cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 c. 1 DPR 633/72 (CM 15 luglio 1999 n. 156/E). Documentazione idonea a superare la presunzione di cessione La presunzione di cessione di cui all'art. 1 DPR 441/97 non può considerarsi superata con l'emissione di una fattura “pro forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un'apposita “lista valorizzata su carta intestata” (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72. In alternativa, può farsi ricorso anche al
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