Con la risposta n. 153 dell'11 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di un immobile acquisito in esecuzione degli impegni assunti in sede di procedura di separazione si applica l'art. 67 c. 1 lett. b DPR 917/86. Si ricorda che ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. b DPR 917/86 sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Il successivo art. 68 c. 1 DPR 917/86 prevede che tali plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Con la Ris. AE 17 ottobre 1984 n. 22 è stato precisato che il trasferimento in proprietà della quota di un immobile tra ex coniugi, in ottemperanza a quanto deciso dalla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è senz'altro da considerare a titolo oneroso poiché trova il suo fondamento nella sentenza di divorzio che ha posto un regolamento economico tra gli ex coniugi, ma al contempo la causa dello stesso è rinvenibile nello scambio tra il valore del fabbricato ceduto e la tacitazione di ogni pretesa economica da parte dell'avente causa. Nel caso di specie, l'istante ha acquistato: nel 2003 con la moglie, in regime di separazione dei beni, un immobile divenendo proprietario al 50%; nel 2023 l'altra metà dell'immobile in attuazione della sentenza di separazione senza trasferimento di denaro, come regolazione degli aspetti patrimoniali tra i coniugi in accordo di separazione. Poiché intende vendere l'immobile in questione prima del decorso di 5 anni dalla acquisizione del 50% a seguito di separazione (dicembre 2023) l'istante chiede se trova applicazione l'art. 67 c. 1 lett. b DPR 917/86in tema di plusvalenza. Come chiarito dall'AE, nell'ipotesi di successiva rivendita dell'immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione il citato art. 67. Considerato che nel caso in esame l'istante nel 2023 ha acquisito la quota appartenente all'ex coniuge, per il calcolo del quinquennio occorrerà considerare tale data. Fonte: Risp. AE 11 giugno 2025 n. 153
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- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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