giovedì 12/06/2025 • 06:00
L'11 giugno 2025, l'OIC ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile OIC 30 “I bilanci intermedi” che dovrà essere applicato obbligatoriamente a partire dal 2026 ma potrà essere adottato facoltativamente in via anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
In linea con l'impostazione contabile della precedente versione, il principio contabile OIC 30 ribadisce che i bilanci intermedi devono essere redatti adottando gli stessi criteri previsti per il bilancio annuale. Conseguentemente, eventuali svalutazioni dell'avviamento rilevate in un bilancio intermedio non potranno essere ripristinate in esercizi successivi, coerentemente con le regole ordinarie del bilancio d'esercizio.
Tra le principali novità, il nuovo OIC 30, in coerenza con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno calcolate applicando all'utile semestrale ante imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questa impostazione favorisce una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati su Euronext Growth Milan, i quali possono redigere la semestrale sia secondo i principi IFRS che OIC.
Per chiarire le modalità di calcolo delle imposte, l'OIC ha riformulato e integrato gli esempi illustrativi contenuti in appendice al principio, offrendo così un supporto operativo più dettagliato agli operatori.
Obiettivi e finalità del principio
L'OIC 30, emanato in versione definitiva l'11 giugno 2025, si pone l'obiettivo di disciplinare in modo organico i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi, ovvero di quei documenti contabili riferiti a un periodo inferiore all'intero esercizio annuale. La funzione principale del bilancio intermedio è fornire un quadro aggiornato e attendibile della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nel corso dell'anno, offrendo così agli stakeholder ulteriori strumenti di monitoraggio e valutazione della gestione aziendale.
Bilanci intermedi: ambito di applicazione e principi di valutazione e criteri di redazione
Il principio trova applicazione per tutte le società tenute per legge, o che decidono volontariamente, di redigere un bilancio intermedio, compresi i bilanci consolidati intermedi. Il bilancio intermedio, nelle sue diverse forme (ordinaria, abbreviata, micro-imprese), segue le linee guida generali fissate dal codice civile e dagli altri principi contabili nazionali, con alcune semplificazioni a seconda della dimensione dell'impresa e della forma adottata.
Il bilancio intermedio si compone di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-imprese sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario, in linea con le semplificazioni previste dal codice civile. Gli schemi utilizzati replicano quelli del bilancio d'esercizio, garantendo così la piena confrontabilità tra i dati intermedi e quelli annuali.
Un elemento cardine del nuovo OIC 30 è la conferma che i bilanci intermedi devono essere redatti applicando gli stessi principi contabili in uso per il bilancio d'esercizio. Il periodo intermedio va trattato come un autonomo “esercizio”, anche se di durata inferiore all'anno. Le valutazioni devono quindi riflettere la situazione esistente alla data di chiusura del periodo intermedio, senza possibilità di anticipare o differire ricavi e costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale.
Eventuali cambiamenti nei principi contabili, intervenuti dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, saranno recepiti solo nel bilancio d'esercizio successivo, secondo quanto previsto dall'OIC 29.
Trattamento delle valutazioni e delle stime, imposte intermedie e svalutazione e ripristino di valore
Le stime e le valutazioni effettuate nei bilanci intermedi possono differire da quelle adottate nei periodi precedenti o nel bilancio annuale, in funzione dell'aggiornamento delle informazioni disponibili. Tuttavia, i criteri di rilevazione rimangono invariati rispetto a quelli ordinari. Per esempio, i ricavi percepiti stagionalmente o ciclicamente non devono essere anticipati o differiti se ciò non sarebbe ammesso nel bilancio annuale. Allo stesso modo, i costi sostenuti in modo non omogeneo devono essere trattati coerentemente con i criteri annuali.
Uno degli aspetti più innovativi del nuovo principio riguarda il calcolo delle imposte sul reddito nei bilanci intermedi. In linea con la prassi internazionale IAS34, le imposte correnti e differite devono essere determinate applicando all'utile ante imposte del periodo intermedio l'aliquota fiscale annua effettiva stimata in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio. Questo metodo assicura una maggiore coerenza tra il carico fiscale del bilancio intermedio e quello del bilancio annuale, evitando distorsioni dovute a eventi straordinari o a variazioni temporanee che potrebbero verificarsi durante l'anno.
Il principio fornisce anche una serie di esempi pratici per la contabilizzazione delle imposte, utili a chiarire le modalità di calcolo e di imputazione delle diverse componenti fiscali, sia in presenza di utili che di perdite, sia in caso di variazioni di aliquota fiscale nel corso dell'esercizio.
L'OIC 30 ribadisce che le svalutazioni effettuate su alcune poste, come l'avviamento e gli oneri pluriennali, nei bilanci intermedi non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o annuali, in coerenza con quanto previsto per il bilancio d'esercizio. I costi che non soddisfano i criteri di capitalizzazione alla data del bilancio intermedio devono essere imputati a conto economico e non potranno essere successivamente capitalizzati.
Nota integrativa e informazioni supplementari
La nota integrativa del bilancio intermedio deve fornire una spiegazione dettagliata degli eventi e delle operazioni significative intervenute dalla chiusura dell'ultimo esercizio, illustrando le variazioni più rilevanti della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Le informazioni già presenti nell'ultimo bilancio d'esercizio non devono essere ripetute, salvo che non siano intervenuti nuovi eventi o che sia necessario un aggiornamento.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-imprese, sono previste ulteriori semplificazioni: le prime possono limitarsi alle informazioni richieste dall'art. 2435-bis c.c., mentre le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa qualora forniscano in calce allo stato patrimoniale le informazioni essenziali.
Bilancio consolidato intermedio
Quando una società redige anche il bilancio consolidato intermedio, il principio impone la conformità sia all'OIC 30 sia all'OIC 17. In questo caso, le informazioni devono essere integrate secondo quanto previsto dai principi specifici per il consolidamento, ma anche in questo caso le informazioni già fornite nell'ultimo bilancio consolidato non devono essere ripetute se non sono variate.
Disposizioni di prima applicazione
L'OIC 30 prevede che gli effetti derivanti dalla sua prima applicazione vengano contabilizzati retroattivamente, conformemente alle regole dell'OIC 29. Tuttavia, per agevolare le società che redigono per la prima volta un bilancio intermedio, viene data la possibilità di non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.
Motivazioni e finalità della revisione
La revisione dell'OIC 30 è stata motivata dall'esigenza di aggiornare la disciplina nazionale dei bilanci intermedi tenendo conto dell'evoluzione della normativa e dei principi contabili nazionali, nonché delle aspettative e delle prassi internazionali. L'obiettivo è quello di offrire uno strumento di riferimento chiaro, coerente e facilmente applicabile dalle imprese di tutte le dimensioni, favorendo la comparabilità delle informazioni e la trasparenza nei confronti del mercato.
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Carmelina Bonetti
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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