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lunedì 09/06/2025 • 14:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime forfettario: iscrizione all’AIRE e perdita dei requisiti

La perdita del requisito della residenza non comporta la cessazione immediata del regime forfettario, bensì la fuoriuscita avverrà dall'anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa. Pertanto, non è necessario rettificare le fatture già emesse nell'anno della perdita della residenza, anche se prive di IVA e ritenuta d'acconto (Risp. AE 9 giugno 2025 n. 149).

a cura di

redazione Memento

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Il regime forfettario rappresenta una delle principali agevolazioni fiscali per i professionisti e piccoli imprenditori italiani. Tuttavia, la mobilità internazionale, sempre più diffusa, solleva dubbi interpretativi, in particolare quando il contribuente decide di trasferire la propria residenza all'estero e iscriversi all'AIRE. Con la Risp. AE 9 giugno 2025 n. 149, l'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa accade alle fatture emesse in regime forfettario nell'anno in cui si perde la residenza fiscale.

Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

L'istante, un ingegnere italiano, aveva beneficiato del regime forfettario previsto dall'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014. Nel corso del 2024, si è iscritto all'AIRE con decorrenza 15 maggio 2024, anche se la conferma dell'iscrizione è arrivata solo a febbraio 2025. Il dubbio del professionista riguardava la necessità di rettificare le fatture emesse in regime forfettario nel corso del 2024, in quanto, perdendo la residenza fiscale italiana, veniva meno uno dei requisiti di accesso al regime agevolato. In particolare, si chiedeva se fosse necessario emettere note di credito e nuove fatture con applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, come previsto dal regime ordinario.

La posizione del contribuente e la risposta dell'Agenzia  

Secondo l'interpretazione prospettata dal contribuente, la perdita della residenza fiscale avrebbe dovuto comportare la rettifica della fatturazione per l'anno 2024. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una lettura differente e rassicurante per i professionisti nella medesima situazione.

Richiamando la disciplina del regime forfettario, l'Agenzia ha ricordato che tra le cause ostative all'accesso e alla permanenza nel regime vi è la perdita della residenza fiscale in Italia, salvo il caso in cui il soggetto si trasferisca in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produca almeno il 75% del reddito in Italia. L'art. 1 c. 57 L. 190/2014, infatti, prevede espressamente che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, con le eccezioni sopra menzionate.

Il punto centrale dell'analisi riguarda però il momento in cui la perdita dei requisiti determina la cessazione del regime forfettario. L'Agenzia, citando il comma 71 della stessa legge, chiarisce che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti o si verifica una causa ostativa. L'unica eccezione riguarda il superamento dei limiti di ricavi, che comporta l'immediata cessazione del regime per l'anno stesso. In tutti gli altri casi, compreso il trasferimento della residenza all'estero, la fuoriuscita dal regime forfettario avviene solo dall'anno successivo.

La stessa Agenzia ha ribadito questo orientamento anche nella Circ. AE 5 dicembre 2023 n. 32, che specifica come il sopraggiungere di una causa ostativa in corso d'anno determini la fuoriuscita dal regime forfettario solo dall'anno successivo, senza necessità di intervenire sulle fatture già emesse nel periodo in cui la causa si è verificata.

Fonte: Risp. AE 9 giugno 2025 n. 149

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Diego Avolio

- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

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