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  • Tempo di lettura 5 min.

Un tema che è stato oggetto di dibattito dottrinale ha riguardato l'eventuale legittimità di clausole dell'atto costitutivo e dello statuto che prevedano lo svolgimento di un'attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto. Si tratta in particolare di clausole per lo più legate agli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance) e che sono state definite dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie come: “quelle clausole statutarie che, anche a discapito della massimizzazione dei profitti della società, costituiscono espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici, quali la protezione dell'ambiente, la promozione del lavoro, la cura e il benessere dei dipendenti e della collettività, e in generale di un impegno di salvaguardia dei diversi interessi non economici implicati nell'attività di impresa”. In altre parole, si tratta di clausole volte a valorizzare non solo i profitti, ma anche i principi etici e che possono riguardare aspetti ambientali, sociali e di trasparenza aziendale. La maggiore criticità di tali clausole è connessa alla questione relativa alla loro compatibilità con la finalità produttiva dell'impresa, posto che: i) le finalità legate all'espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici risultano estranee al contratto di società così come defin...

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La clausola di drag-along nello statuto di società costituita

La circolazione delle partecipazioni societarie può essere limitata prevedendo taluni specifiche clausole statutarie sia nelle società per azioni (art. 2355-bis c.c.) sia nelle società a responsabilità limitata (art. 246..

di

Graziana Toscano

- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati

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