sabato 07/06/2025 • 06:00
Il Modello della dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentato telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto.
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L'imposta di soggiorno è dovuta da chi alloggia in strutture ricettive nei comuni che l'hanno istituita; il gestore è responsabile del pagamento, della dichiarazione telematica annuale (entro il 30 giugno), e degli adempimenti previsti. Per omissioni o infedeltà dichiarative, la sanzione va dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
L'imposta di soggiorno
L'art. 4 c. 1-ter D.Lgs. 23/2011, prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Dunque, l'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano, e l'intero ammontare incassato dall'Ente comunale, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico.
L'obbligo di pagamento
Come sottolineato in giurisprudenza, il pagamento dell'imposta di soggiorno è posto a carico di colui che gestisce la struttura ricettiva e che incassa il pagamento definitivo, anche perché e l'...
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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