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mercoledì 04/06/2025 • 16:00

Fisco ISTITUITE ANCHE LE CAUSALI CONTRIBUTO

Partecipazioni qualificate, affrancamento e riallineamento: codici tributo

Con diverse risoluzioni, l'Agenzia delle Entrate ha istituito: il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti, per l'affrancamento straordinario delle riserve e per il riallineamento delle divergenze e le causali contributo per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

a cura di

redazione Memento

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Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non residenti: codici tributo

L'art. 1 c. 59 L. 213/2023 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 68 TUIR, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 68 c. 4 TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all'art. 87 c. 1 lett. da a) a d) TUIR.

Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis del citato art. 68 TUIR sono assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell'art. 5 c. 2 D.Lgs. 461/97, come modificato dall'art. 1 c. 1000 lett. a) L. 205/2017. Tanto premesso, con la Ris. AE 4 giugno 2025 n. 33, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: “1864” denominato Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali

Con Ris. AE 4 giugno 2025 n. 34, si istituiscono le seguenti causali contributo:

  • “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
  • “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
  • “FAFP” denominata “FASIFAR - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
  • “FCBI” denominata “FCBI - Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
  • “SANI” denominata “FONDOSANI - Fondo di Assistenza Sanitaria”;
  • “6BIC” denominata “6EBIC”.

Affrancamento straordinario delle riserve

Con Ris. AE 4 giugno 2025 n. 35, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: “1867” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve.

Imposte sui redditi e IRAP di cui all’art. 176 c. 2- ter TUIR

Con Ris. AE 4 giugno 2025 n. 36, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024”;
  • “1866” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024”.

Riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

Con Ris. AE 4 giugno 2025 n. 37, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, delle imposte in argomento, sono ridenominati i codici tributo “1817” e “1818”, come di seguito indicato:

  • “1817” denominato “IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili”;
  • “1818” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili”.
  • Inoltre, con la presente risoluzione si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “1868” denominato “IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili”;
  • “1869” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili”.

Fonte: Ris. AE 4 giugno 2025 n. 33

Ris. AE 4 giugno 2025 n. 34

Ris. AE 4 giugno 2025 n. 35

Ris. AE 4 giugno 2025 n. 36

Ris. AE 4 giugno 2025 n. 37

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Luciano Sorgato

- Commercialista

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