venerdì 30/05/2025 • 12:01
Le modifiche introdotte dallo IASB in seguito alla post implementation review dell’IFRS 9 chiariscono, fra l’altro, i criteri di valutazione degli strumenti finanziari ESG linked. Sulla Gazzetta Ufficiale UE 28 maggio 2025 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2025/1047.
redazione Memento
Con il Reg. 1047/2025/UE vengono recepiti gli Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments—Amendments to IFRS 9 and IFRS 7 che l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato nel maggio 2024. Si tratta delle modifiche ai requisiti di classificazione e valutazione previsti dall’IFRS 9 - Strumenti Finanziari. Le modifiche mirano a ridurre la disomogeneità delle pratiche contabili, rendendo i requisiti più comprensibili e coerenti.
Le modifiche pubblicate da IASB rispondono ai commenti ricevuti durante la post implementation review del principio contabile condotta nel 2022 e chiariscono i requisiti relativi alle aree in cui le parti interessate hanno sollevato dubbi o in cui sono emerse problemi applicativi dopo l’emissione dell’IFRS 9.
Le modifiche introdotte riguardano:
Con queste modifiche, IASB ha inoltre, introdotto ulteriori requisiti di informativa per migliorare la trasparenza per gli investitori riguardo agli investimenti in strumenti di capitale designati al fair value rilevato tra le altre componenti di conto economico complessivo (FVTOCI) e agli strumenti finanziari con caratteristiche particolari, ad esempio caratteristiche legate a obiettivi ESG.
Come noto, Gli strumenti finanziari ESG-Linked che negli ultimi anni hanno visto una crescita quasi esponenziale comprendono diverse forme tecniche, dai finanziamenti ai prestiti obbligazionari. Quello che li accomuna è la finalità per cui sono stati emessi cioè finanziare progetti ESG specificati nel contratto o dichiarati dalla società e il collegamento dei flussi di cassa contrattuali a indici ambientali.
A livello europeo, Il Regolamento (UE) 2023/2631 c.d. Regolamento Green Bond, detta i requisiti che le obbligazioni devono soddisfare per poter essere denominate “obbligazione verde europea” o “EuGB”.
Gli emittenti che vogliono usare la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” per le loro obbligazioni devono pubblicare un prospetto che soddisfa diverse condizioni e include una sintesi del piano di investimenti elencando i progetti più significativi da realizzare dall’emittente, misurati in percentuale del totale delle spese in conto capitale contemplate dal piano, e specificare il tipo, il settore, l’ubicazione e l’anno previsto di completamento di tali progetti.
Una volta che il bond è stato emesso, l’emittente dovrà pubblicare un report annuale, dimostrando in che modo i proventi sono allocati ad attività e progetti allineati con la Tassonomia UE.
Le modifiche sono in prima applicazione ai bilanci degli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2026.
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