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giovedì 29/05/2025 • 14:15

Lavoro DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Controllo lavoratori su più uffici: istanza unica se la sede INL è la medesima

L'INL, con Nota 26 maggio 2025 n. 4757, ribadisce che per l'installazione di un impianto di videosorveglianza le imprese con più unità produttive nell'ambito di competenza della stessa sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro possono presentare una sola istanza di autorizzazione.

a cura di

redazione Memento

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In merito all'autorizzazione di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) per l'installazione di apparecchiature per il controllo a distanza dei lavoratori, le imprese con più unità produttive ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL, in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali, in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una singola istanza di autorizzazione all'ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima. Lo ribadisce l'INL, con la nota 26 maggio 2025 n. 4757.

Di conseguenza, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo ufficio. A titolo esemplificativo: se l'impresa istante ha più sedi ubicate nell'ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell'Ispettorato (con competenza su più province), tale impresa potrà presentare una sola istanza per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell'ufficio.

Si ricorda che, in base al dettato del citato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, gli strumenti di controllo possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA. In mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati previa autorizzazione dell'Ispettorato territoriale o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più uffici dell'Ispettorato, della sede centrale dell'INL. Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti è sempre necessario un atto espresso di autorizzazione da parte dell'organo competente, non essendo configurabile in questo caso l'istituto del silenzio-assenso.

Per ottenere l'autorizzazione, le aziende devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell'INL (www.ispettorato.gov.it, sezione Modulistica).

Se gli impianti sono istallati per motivi di "sicurezza sul lavoro", l'istanza deve essere corredata dagli estratti del DVR dai quali risulta che l'istallazione degli strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata a ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

Fonte:  

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