mercoledì 28/05/2025 • 06:00
La disciplina IMU prevede la riduzione dell'imposta dovuta del 50% laddove l'immobile sia dichiarato inagibile e di fatto non utilizzabile. L'autocertificazione di tale stato inviata dal contribuente-possessore dell'immobile al Comune lo “autorizza” a versare l'imposta ridotta laddove il Comune non abbia disposto il sopralluogo da parte dell'Ufficio tecnico in un tempo ragionevole (CGT II Lombardia 16 maggio 2025 n. 1294).
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L'art. 13 c. 3 lett. b) primo periodo DL 201/2011 ha previsto che la base imponibile dell'imposta era ridotta del 50 per cento…. “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente…». Tale previsione è stata abrogata e riscritta dall'art. 1 c. 747 lett. b) L. 160/2019 che ha modificato l'ultimo periodo prevedendo che la dichiarazione sostitutiva presentata in alternativa dal contribuente debba contenere l'attestazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Il caso giurisprudenziale
Alcuni contribuenti impugnavano degli avvisi di accertamento emessi dal Comune per insufficiente versamento dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per gli anni dal 2016 al 2019 in relazione ad un fabbricato ad uso industriale situato nel Comune di Milano e posseduto dai ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno.
I contribuenti avevano versato l'imposta con la riduzione del 50...
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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