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lunedì 26/05/2025 • 06:00

Caso Risolto Indagini bancarie

Accertamento IVA: attenzione ai movimenti bancari della società

In caso di accertamento IVA, possono essere riferiti al contribuente i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati a costui da stretti rapporti familiari o di conoscenza. Al contempo, va provata la riferibilità - o meno - ad una società delle somme rinvenute sui conti correnti dell’amministratore.  

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Accertamenti IVA: riferibilità al contribuente dei movimenti bancari operati dal familiare

In tema di accertamento IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale (Cass. 20668/2014).

Al contempo, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente (Cass. 428/2015).

Al contempo, gli artt. 32 n. 7 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ritiene siano connessi al reddito del contribuente. Queste presunzioni operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, in presenza di una ristretta compagine sociale e rapporti di stretta contiguità familiare, risultando particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari siano ascrivibili alla società stessa (Cass. 7583/2025). Inoltre, sempre in tema di accertamento fiscale, le indagini bancarie possono riguardare anche conti correnti intestati a terzi, ove si ritenga che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale, in base ad indizi sintomatici non desumibili dal solo vincolo familiare esistente tra il titolare del conto e il contribuente accertato, ma ulteriori elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità delle movimentazioni bancarie registrate sul conto del familiare privo di una situazione reddituale compatibile con esse (Cass. 7403/2025).

Quanto all'autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, prescritta dall'art. 51 c. 2 n. 7) DPR 633/72, esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. 9645/2024).

a) onere della prova del contribuente

Gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici. Tale presunzione può essere superata dal contribuente mediante una prova analitica riferita specificamente ad ogni versamento bancario, dimostrando che gli importi accreditati non attengono a operazioni imponibili (Cass. 34552/2025)

Il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili. Il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. 4697/2025).

Sul tema va poi segnalato un intervento della CCGT di I° di Nuoro (Sent. 10/2025) secondo la quale le indagini bancarie, dimostrative di ricavi non dichiarati assumono rilevanza ai fini dell'accertamento fiscale. Il contribuente, per contrastare tale presunzione, deve fornire una prova rigorosa, dettagliata operazione per operazione, per dimostrare la non imponibilità fiscale delle somme contestate. La prova generica e le dichiarazioni di parte non sono idonee a superare la presunzione legale.

LA SOLUZIONE

In caso di accertamento IVA, possono essere riferiti al contribuente i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati a costui da stretti rapporti familiari o di conoscenza. Al contempo, va provata la riferibilità – o meno – ad una società delle somme rinvenute sui conti correnti dell’amministratore e detentore, di fatto dell’intero capitale sociale (Cass. 11956/2025). Al contempo, la presunzione ex art. 51 c.  2 n. 2DPR 633/72, che le movimentazioni sui conti bancari siano conseguenza di operazioni imponibili, si applica anche ai conti intestati ai soci e amministratori di società di capitali, in particolare quando esistono elementi che indicano la sostanziale riferibilità dei conti alla società. Tale presunzione sussiste particolarmente in presenza di una ristretta base sociale e relazioni di parentela tra i soci (Cass. 31750/2024).

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