giovedì 22/05/2025 • 16:26
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 956/33/2025, ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, applicabile alle singole voci che compongono il nuovo sistema di remunerazione dell'assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale.
redazione Memento
Con la risposta a consulenza giuridica n. 956/33/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggette ad aliquota IVA ridotta al 10% (di cui al numero 114 della Tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72) tutte le componenti che concorrono a determinare il prezzo di cessione dei medicinali che le farmacie erogano in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale (SSN), comprese le quote fisse aggiuntive destinate alle farmacie di piccole dimensioni. L'IVA va aggiunta agli importi calcolati in base alla L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), che costituiscono il corrispettivo imponibile.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2024, un nuovo modello di remunerazione dell'assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di SSN basato su quote, fisse e variabili, più un'ulteriore quota aggiuntiva così determinate (art. 1 c. 225 e 226):
Inoltre, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle dì cui alla lett. c), con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, con fatturato SSN al netto dell'TVA non superiore a euro 450.000.
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