mercoledì 21/05/2025 • 12:16
L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 20 maggio 2025 n. 225394, nell'ambito della delega unica ai servizi on line di AE e AdR, ha previsto la possibilità per gli intermediari di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).
redazione Memento
Il Provv. AE 2 ottobre 2024 n. 375356 recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell'intermediario delegato, devono essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante. Inoltre, se il delegante è titolare di Partita IVA oppure è un soggetto giuridico diverso da persona fisica, anche non titolare di Partita IVA, il provvedimento ha disposto che la firma sul file di comunicazione sia esclusivamente una firma digitale.
Con il Provv. AE 20 maggio 2025 n. 225394 si prevede, per i menzionati soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE). Tale modifica discende dall'affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.
Il citato provvedimento del 2 ottobre 2024 ha, inoltre, previsto che, con apposito avviso, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega. Al fine di evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l'attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento), il medesimo provvedimento ha stabilito che le stesse conservino la loro efficacia fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Nelle more del rilascio delle nuove funzionalità, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento n. 225394 in commento ha ampliato il suddetto termine di validità, estendendolo fino al 28 febbraio 2027.
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