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martedì 20/05/2025 • 05:52

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Approvata l’istanza per il riversamento spontaneo dei crediti R&S

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello, insieme alle relative istruzioni, per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 (Provv. AE 19 maggio 2025 n. 224105).

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dell'art. 5 c. 7-12 DL 146/2021, come modificato dal DL 25/2025 possono essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 145/2013: la procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

Ambito soggettivo

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
  2. hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3 DL 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1 c. 72 L. 145/2018;
  3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  4. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Si rammenta che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

  • di condotte fraudolente;
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Riaperto il termine per il riversamento

Il DL 25/2025 ha riaperto sino al 3 giugno 2025 il termine per avvalersi della procedura. Il relativo versamento va effettuato entro quella stessa data in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo; in caso di pagamento frazionato, sulla seconda e sulla terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 4 giugno 2025. Se al momento di presentazione dell'istanza l'atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire per intero entro il 3 giugno 2025.

Con Provv. AE 19 maggio 2025 n. 224105 è stato approvato il nuovo Modello, insieme alle relative istruzioni, per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. I crediti coinvolti sono quelli maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL 146/2021.

La procedura riguarda gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

  • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa;
  • attività non ammissibili al credito d'imposta (comma 1-bis, art. 3 DL145/2013);
  • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità;
  • errata determinazione della media storica di riferimento.

Presentazione dell'istanza

Il contribuente che desidera avvalersi della procedura deve presentare, entro il 3 giugno 2025, esclusivamente online , tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, il Modello di domanda appena approvato, seguendo le modalità indicate. In attesa dell'attivazione del servizio telematico, è possibile inviare il Modello via Pec alla direzione provinciale delle Entrate competente. Nella domanda, il contribuente deve indicare anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

Una volta presentata l'istanza, l'Agenzia rilascia una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi. Se il file viene scartato, il contribuente riceve un'apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.

È consentita la sostituzione dell'istanza originaria barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell'istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del Modello (3 giugno 2025). 

Nel Modello vanno espressamente indicati, nell'apposita sezione, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso, per i quali è prevista la rinuncia. Nel Modello va indicata anche la rinuncia alla presentazione del ricorso, da manifestare tramite la firma dell'istanza, per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali i termini sono ancora pendenti alla data di presentazione dell'istanza.

Le istanze presentate fino al 31 ottobre 2024, sono valide e sono fatti salvi gli effetti in base alle disposizioni all'epoca vigenti. Se il contribuente intende presentare una nuova e ulteriore istanza, avente ad oggetto atti, provvedimenti impositivi non resisi definitivi alla data del 22 ottobre 2021 o comunque crediti indebitamente utilizzati diversi da quelli già oggetto della precedente istanza, può accedere alla procedura secondo le disposizioni del presente provvedimento.

Versamento in unica soluzione o rateale

La procedura si perfeziona con il pagamento, da effettuarsi tramite Modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell'importo indebitamente fruito. Dall'importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto. Il pagamento della prima rata o dell'intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025 e nel caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con l'applicazione degli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo degli importi residui e l'applicazione di sanzioni e interessi.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l'importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 3 giugno 2025 in unica soluzione l'importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione. La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo alla data di presentazione dell'istanza, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla data del 22 ottobre 2021.

Il riversamento degli importi dovuti deve essere sempre effettuato senza utilizzare la compensazione. Questo significa che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.

Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata presentata l'istanza di riversamento spontaneo, è diventato definitivo prima della presentazione dell'istanza stessa, il riversamento deve coprire l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all'opzione effettuata nell'istanza entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione, oppure in tre rate di pari importo, da corrispondere entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Anche in tal caso gli interessi sono calcolati a decorrere dal 4 giugno 2025.

Fonte: Provv. AE 19 maggio 2025 n. 224105

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