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lunedì 19/05/2025 • 13:35

Finanziamenti DOMANDE FINO AL 17 GIUGNO

Contributo autoproduzione energia FER per le PMI: pubblicate le FAQ di Invitalia

Il 12 maggio 2025 Invitalia ha pubblicato le FAQ relative all'agevolazione che mira a supportare le PMI nella realizzazione di impianti rinnovabili per l'autoproduzione di energia elettrica: chiariti i requisiti relativi agli edifici aziendali agevolabili, alla relazione tecnica asseverata, alla diagnosi energetica e alla sostituzione di impianti già esistenti.

a cura di

redazione Memento

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Il 21 maggio 2025 sono state pubblicate, nell'apposita sezione del sito internet di Invitalia, le FAQ relative all'agevolazione "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - FER", che ha lo scopo di contribuire alla transizione energetica tramite il finanziamento dei progetti delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato o differito grazie ad appositi sistemi di accumulo e stoccaggio.

Le FAQ hanno chiarito alcuni aspetti relativi al campo di applicazione dell'agevolazione e ai relativi requisiti.

Le unità produttive agevolabili

È consentito chiedere l'agevolazione solo per gli interventi su edifici destinati all'esercizio dell'attività già esistenti alla data di presentazione della domanda; ammesse anche le domande relative a interventi su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio di tali edifici.

Sia l'edificio che le eventuali pertinenze devono essere registrati presso la Camera di Commercio e risultare nella piena disponibilità dell'azienda. Il soddisfacimento del requisito della "piena disponibilità" dipende dal titolo giuridico con cui si dispone dell'edificio: sono considerati validi a tal fine proprietà, affitto, leasing finanziario (immobiliare), usufrutto e affitto d'azienda; non il comodato d'uso gratuito. 

Nel caso dell'affitto, affinché sia validamente soddisfatto il requisito della "piena disponibilità" il contratto deve essere registrato e comprendere un termine di almeno 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento agevolato; l'utenza di energia elettrica deve essere intestata all'azienda richiedente.

Per quanto riguarda le imprese che hanno sede in un edificio condominiale, l'ammissibilità del contratto è subordinata alla contestuale stipula di un diritto di superficie, di durata almeno equivalente al contratto di affitto, sulla porzione di lastrico solare destinata all'installazione degli impianti.

Gli impianti installati a terra non rientrano tra gli interventi agevolabili.

Il contenuto della relazione tecnica asseverata

Nella relazione tecnica asseverata, da allegare alla domanda, va indicato il fabbisogno energetico annuo complessivo in kWh dell'unità produttiva riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda e ricavato dai dati di consumo effettivo presenti in bolletta. Il calcolo deve includere sia i prelievi dalla rete elettrica che da eventuali altre fonti utilizzate: la formula da utilizzare a tal fine, unitamente a i fattori di conversione dei diversi carburanti, sono indicati al punto 17 delle FAQ.

È ammessa la stima del fabbisogno energetico solo per PMI che non dispongano di dati puntuali sull'anno precedente a causa dell'intervento di modifiche significative sull'attività o le unità operative aziendali.

La diagnosi energetica

Un ulteriore documento da presentare per accedere all'agevolazione è la diagnosi energetica, discipinata dal D.Lgs. 102/2014.

Essa tuttavia va presentata in sede di richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, o in caso di richiesta di erogazione in unica soluzione.

La diagnosi energetica può essere eseguita da tecnici iscritti all'ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. 

Le spese per l'elaborazione della diagnosi energetica sono agevolabili in base a quanto disposto dall'art. 7 c. 3 e dell'art. 8 c. 2 del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

Gli impianti già esistenti

È possibile accedere all'agevolazione anche per la sostituzione di un impianto solare fotovoltaico o mini eolico già esistente; ma la sostituzione deve riguardare l'intero impianto e non sue singole componenti, e deve comportare un miglioramento dell'efficienza energetica rispetto all'impianto preesistente.

In caso di ampliamento di un impianto già esistente, sono agevolabili le solo spese relative all'ampliamento dell'impianto in sé, e non quelle relative a opere murarie e/o strutturali.

I termini per la domanda

Per l'agevolazione sono state stanziate risorse per complessivi 320 milioni di euro. Le domande di ammissione sono presentabili telematicamente, nell'apposita sezione del sito di Invitalia, entro le ore 12.00 del 17 giugno 2025.

Fonte: FAQ Invitalia - Sostegno Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

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