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giovedì 15/05/2025 • 11:51

Lavoro DALL'INL

CED: legittime le sole attività di assistenza strumentale e accessoria

L’Ispettorato del Lavoro, con Nota 12 maggio 2025 n. 4304, affronta il tema delle attività svolte dai centri di elaborazione dati (CED) in supporto ai consulenti del lavoro (o altri soggetti abilitati): sono sempre vietate tutte quelle attività per le quali è necessaria una competenza di natura professionale.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 7 min.
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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 4304 del 12 maggio 2025, ha fornito alcune istruzioni finalizzate al contrasto del fenomeno dell'esercizio abusivo dell'attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale. L'INL, insieme al il Ministero del Lavoro, è da tempo impegnato al contrasto di questo tipo di illegalità, che “non lede solo l'interesse di una Amministrazione Pubblica a che la professione stessa sia esercitata da soggetti abilitati, ma anche quello circostanziato e diffuso degli appartenenti alla categoria, rappresentata dagli organismi esponenziali della stessa” (Cass. Pen. 11 luglio 2001 n. 448).

Pertanto, con la nota in commento, l'INL ha inteso fornire alcune istruzioni per il corretto e puntuale svolgimento delle verifiche.

CED: compiti e limiti

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale – quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti – possono essere assunti da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, oppure degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti.

Inoltre, alle imprese artigiane, nonché alle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, è consentito avvalersi:

  • di servizi o di centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, che possono essere organizzati a mezzo di consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle stesse associazioni per l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro;
  • di centri di elaborazione dati (CED) che devono essere, in ogni caso, assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui alla L. 12/1979, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie.

La nozione di “assistenza” del consulente del lavoro ai CED si concretizza in un supporto di natura consulenziale avente ad oggetto tutte le problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale afferenti alla gestione dell'impresa e comprende tutte le attività preliminari di carattere valutativo ed interpretativo (individuazione del contratto collettivo applicabile, inquadramento del lavoratore, individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione di istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro come lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute fiscali e previdenziali sull'imponibile, ecc.) per le quali è necessaria la competenza di natura professionale e culturale richiesta per l'abilitazione all'esercizio dell'attività riservata. Il mero sviluppo del calcolo e la stampa dei dati retributivi e le connesse attività strumentali ed accessorie realizzate anche con strumentazione informatica possono, invece, essere svolte anche dai CED.

Pertanto, gli adempimenti relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali in genere (es. invio delle comunicazioni obbligatorie, invio dei prospetti informativi di cui alla L. 68/1999, predisposizione e trasmissione telematica della documentazione contributiva agli Istituti e consulenza e assistenza in occasione di accertamenti ispettivi) rientrano nella sfera di competenza esclusiva dei professionisti regolarmente iscritti all'albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese; è altresì preclusa ai CED la tenuta del LUL.

Le indicazioni per gli ispettori

Tanto premesso, il personale ispettivo, in presenza di un soggetto ispezionato che si avvalga di consulenza esterna, in virtù della riserva legale indicata nell'art. 1 L. 12/1979, dovrà sempre verificare gli estremi dell'iscrizione del professionista al relativo albo avendo cura di provvedere alle relative annotazioni negli atti ispettivi. Dovrà inoltre essere verificata l'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 1 c. 1 L. 12/1979, con riferimento a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In proposito si rileva che non è consentito al soggetto privo di abilitazione di intervenire nel corso dell'accertamento ispettivo.

Con particolare riferimento ai centri di elaborazione dati, inoltre, andrà puntualmente riscontrata la sussistenza dei presupposti normativi e di prassi sopra richiamati e la corretta ed esclusiva delimitazione delle attività svolte ai soli compiti consentiti dalla legge, vale a dire il calcolo e la stampa delle buste paga e le connesse attività di carattere “strumentale ed accessorio”.

La designazione, da parte del CED, del professionista abilitato deve essere sempre effettuata mediante atto scritto avente data certa.

Le sanzioni

Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che hanno permesso la commissione del reato e, qualora il soggetto che l'ha commesso eserciti regolarmente una professione o attività, anche la trasmissione della sentenza al competente ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica, invece, la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.

Tali sanzioni possono trovare applicazione anche in caso di attività abusiva effettuata dai CED.

Fonte: Nota INL 12 maggio 2025 n. 4304

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