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mercoledì 14/05/2025 • 06:00

Speciali CRISI D’IMPRESA

Accordi di ristrutturazione sotto la lente del Notariato

Con lo Studio n. 71-2024/PC, il Consiglio Nazione del Notariato analizza le modifiche degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotte dal Correttivo ter al Codice della crisi d'impresa, con focus su profili procedurali e principali questioni applicative, ancora aperte, attinenti alla fase esecutiva degli accordi omologati.

di Pietro Paolo Papaleo - Dottore commercialista e Revisore legale - PvG Consulting

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Il Consiglio Nazione del Notariato (CNN) - con lo Studio n. 71-2024/PC diramato l'8 maggio 2025 - ha analizzato le modifiche alla disciplina degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR) contenuta nel Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (CCII), introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter).

Lo Studio (autore Ennio Cavuoto) dopo aver esaminato l'ambito di applicazione dell'istituto, focalizza in particolare l'attenzione sul regime applicativo degli ADR, con specifico riguardo ai profili procedimentali e alle principali questioni applicative (ancora aperte) afferente alla fase esecutiva dell'istituto.

Introduzione e profili di diritto transitorio

Nel contesto del CCII, la disciplina degli ADR è collocata nel titolo IV (dedicato agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, segnatamente, nel capo I riservato agli accordi dell'imprenditore) ed in alcune disposizioni del titolo III (dedicato al procedimento unitario per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza) del CCII.

In punto di diritto intertemporale, lo Studio CNN, preliminarmente, sottolinea che le disposizioni introdotte dal Correttivo ter (incluse quelle modificative della disciplina degli ADR) si applicano, oltre che ai procedimenti instaurati dal 28 settembre 2024 in avanti, a quelli già pendenti a tale data, a condizione che si tratti di procedure regolate dal nuovo CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022; precisazione, quest'ultima, motivata dal fatto che il (nuovo) CCII è applicabile, di regola, alle sole procedure instaurate a partire dal 15 luglio 2022, data della sua entrata in vigore (art. 389 c. 1), di modo che i ricorsi per l'omologazione degli ADR precedentemente continuano a essere definiti secondo le norme della (vecchia) legge fallimentare (art. 390 c. 1).

Ambito applicativo dell'istituto

Precluso l'utilizzo a consumatori e debitori civili (soggetti non imprenditori che possono avvalersi di specifici strumenti, quali le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), la fruibilità degli ADR, secondo l'emergente documento di prassi, è senz'altro estesa:

- all'imprenditore agricolo, posto che l'art. 57 CCII fa espresso richiamo all'imprenditore «anche non commerciale», purché non piccolo;

- alle start up innovative, se diverse dalle imprese minori, per effetto dell'opportuna modifica dell'art. 37 CCII che ha superato l'incertezza esistente ante Correttivo ter;

- alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria;

- alle società a partecipazione, anche alla luce dell'emergente giurisprudenza di merito che ha espressamente ammesso l'accesso agli ADR per una società in house (T. Sulmona 27.03.2024);

- al gruppo di imprese ai sensi dell'art. 284 c. 2 CCII.

Sembra, inoltre, doversi confermare - anche per lo Studio CNN - l'inapplicabilità della disciplina degli ADR agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese, per effetto combinato disposto degli artt. 33 c. 4 e 48 c. 4 CCII.

Confermato, sotto il profilo oggettivo, l'utilizzo dell'istituto per l'imprenditore che si trovi sia in una situazione di incapacità attuale ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (insolvenza), sia in caso di difficoltà temporanea e di c.d. insolvenza prospettica (crisi); essendo, invece, senz'altro escluso in assenza di crisi.

Forma e pubblicità

La formalizzazione dell'atto-accordo impone una determinata forma ad substantiam (necessariamente forma scritta) in quanto, ai sensi dell'art. 40 c. 4 CCII l'accordo, contestualmente al deposito della domanda di accesso al giudizio di omologazione, è pubblicato nel R.I., acquistando efficacia dal giorno della pubblicazione.

Sulla (controversa) necessità dell'autentica notarile, lo Studio - a fronte di un dato normativo che non fornisce indicazioni univoche - pare aderire alla più recente giurisprudenza di merito (T. Rimini 27.06.2019, T. Bergamo 13.02.2019, T. Benevento 30.01.2019) che ha ritenuto non indispensabile l'autenticazione delle sottoscrizioni, in assenza di riferimenti normativi; da ultimo Appello Milano 14 gennaio 2022 che ha ritenuto omologabile un ADR in cui, oltre all'accordo concluso dinanzi al notaio con i principali creditori finanziari, gli altri (numerosi) accordi avevano rivestito la forma della scrittura privata non autenticata, tramite scambio a mezzo pec di proposta e accettazione, per poi essere depositati in atti notarili e, infine, pubblicati nel R.I., senza obiezioni da parte della conservatoria.

Controversa natura giuridica degli ADR

Benché la giurisprudenza di legittimità, a partire dal 2018, abbia ridimensionato la connotazione privatistica degli ADR, ascrivendoli a vere e proprie procedure concorsuali (Cass. 1182/2018, Cass. 16347/2018, Cass. 1896/2018, Cass. 9087/2018), lo Studio condivide l'iter argomentativo della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 40913/2021), che considera gli ADR un istituto del diritto concorsuale, stanti i non marginali indici di “giurisdizionalità” e “concorsualità” - quali, in particolare, forme di controllo e pubblicità sull'accordo (in punto di condizioni di ammissibilità, pubblicazioni nel R.I., necessità del procedimento di omologazione) ed effetti protettivi (meccanismi di protezione temporanea) -, che, tuttavia, conserva una forte connotazione negoziale che può assumere rilievo con riferimento non solo alla fase di formazione dell'accordo e ai suoi effetti sostanziali, ma anche con riguardo alla fase post omologazione.

Effetti dell'omologazione e (vendite in) fase esecutiva

Ed è con particolare riguardo al delicato tema della fase esecutiva degli ADR che si apprezza l'emergente Studio CNN, il quale, nel prendere atto dell'assenza di una disciplina organica simile a quella prevista per il concordato preventivo (quest'ultima novellata dal Correttivo ter):

- esclude interpretazioni estensivo-analogiche che riconoscano, in caso di situazioni patologiche, ai creditori aderenti (o vincolati) di azionare i rimedi previsti in materia di esecuzione del concordato preventivo, quali, rispettivamente, le azioni di risoluzione (sul presupposto di un inadempimento di non scarsa importanza) o di annullamento (a fronte di atti fraudolenti);

- esclude, in particolare, l'applicabilità della tecnica del rinvio alle norme sul concordato preventivo, anche perché il Correttivo ter ha esteso agli ADR (soltanto) talune specifiche disposizioni del concordato;

- conferma quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di merito (tra gli altri Trib. Rimini 21 gennaio 2021), che ha escluso l'operatività, in sede di attuazione degli ADR, delle disposizioni che, nell'ambito di altre procedure concorsuali, affidano a organi di controllo la gestione della fase esecutiva o all'autorità giudiziaria l'emanazione di provvedimenti autorizzativi di vario genere successivi all'omologa divenuta definitiva;

- con specifico riguardo all'attuazione degli accordi che contemplino alienazioni di beni, non esclude, nel silenzio della legge, che la determinazione delle concrete modalità liquidative formi oggetto di specifiche pattuizioni nell'ambito degli accordi omologati, in virtù dell'ampio spazio concesso all'autonomia delle parti.

L'auspicio, tuttavia, è l'intervento chiarificatore quanto mai opportuno del legislatore su una questione – quella delle vendite esecutive – densa di implicazioni, anche di ordine prettamente pratico.

Fonte: Studio 8 maggio 2025 n. 71-2024/PC

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