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sabato 10/05/2025 • 06:00

Impresa Dalla Cassazione

Azione revocatoria fallimentare del terzo: desumibilità da elementi presuntivi

In tema di azione revocatoria fallimentare, la probabilità della conoscenza dell'insolvenza deve trovare il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali il terzo si è trovato concretamente ad operare. Lo ha chiarito la Cassazione n. 11145 del 2025. 

di Valentina Gismondi - Avvocato in Milano Studio legale Edoardo Ricci – Avvocati

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il caso in sintesi

La società Alfa in amministrazione straordinaria presenta davanti al Tribunale di Roma domanda di revocatoria ex art. 67 l.fall. relativamente a plurimi pagamenti eseguiti in favore della società Beta per complessivi € 5.600.000 circa nel periodo sospetto.

Con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis allega molteplici elementi indiziari, tra i quali:

quanto a quelli entrati nella sfera di conoscenza della creditrice:

  • decreti ingiuntivi, precetti, esecuzioni ed iscrizioni ipotecarie a carico di Alfa;
  • messa in liquidazione della società, avvio delle procedure di licenziamento;
  • bilanci della debitrice dalla quale emergevano elementi di difficoltà;
  • chiusura di una unità locale (Milano);
  • risultanze della centrale dei rischi;
  • sospensione della produzione e agitazione del personale a partire dal 2021;
  • notizie di stampa;

quanto a quelli riferiti direttamente alla creditrice:

  • comunicazione inviata a tutti i creditori rappresentante le difficoltà in cui versava Alfa;
  • fatture per importi maturati a titolo di interessi di mora;
  • comunicazione di Alfa, dalla quale emergeva che la stessa si era vista costretta a concordare il pagamento immediato di talune fatture al fine di ottenere una dilazione di pagamento.

Nonostante la sussistenza dei suddetti elementi indiziari, sia il Tribunale sia la Corte di Appello di Roma rigettano le domande formulate da Alfa.

La Corte d'Appello, in particolare,

con riguardo al primo gruppo, opina che:

  • non vi siano nella normativa e nella prassi commerciale previsioni che nelle transazioni commerciali impongano alla parte che eroga il servizio o vende il bene di compiere indagini al fine di accertare le condizioni economiche del proprio cliente;
  • sarebbe irragionevole ritenere che una società con sede all'estero (in Francia nel caso di specie) possa apprendere di notizie in ordine alle vicende economiche che riguardano la propria controparte contrattuale che ha sede in Italia (quali le agitazioni dei dipendenti e le notizie di stampa);

con riguardo al secondo gruppo, ritiene che Alfa, pur avendo indicato nell'atto di appello le proprie produzioni, non avrebbe collocato in maniera opportuna dette produzioni onde consentire un semplice e immediato riscontro da parte del giudice.

La società Alfa propone ricorso davanti alla Corte di Cassazione sulla scorta di due motivi.

Il primo, lamentando che la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza degli indici (della conoscenza dello stato di insolvenza), ne avrebbe preteso una prova diretta, non ritenendo sufficienti i plurimi elementi indiziari offerti dalla società Alfa e ciò anche a dispetto del fatto che:

  • “si trattasse di un operatore professionalmente qualificato e di grandi dimensioni” attivo in italia da oltre 50 anni e nel medesimo settore merceologico della società Beta;
  • la società Alfa fosse stata messa in liquidazione con avvio delle procedure per il licenziamento collettivo dei dipendenti e con ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 3 D.Lgs. 270/99;
  • fosse stata inviata una “circolare” a tutti i creditori nella quale si dichiarava l'impossibilità a far fronte regolarmente ai pagamenti;
  • la società Beta avesse emesso una fattura di € 20.000 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture.

Il secondo, lamentando l'omesso esame dei documenti depositati nel fascicolo di primo grado nonostante la loro produzione e indicazione in conformità al dettato degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ritiene fondati e, dunque, accoglie entrambi i motivi.

Con riguardo al primo motivo, ritiene che la corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi affermati e ribaditi in sede di legittimità con riguardo all'art. 67 c. 2 l.fall. a mente dei quali:

  • nel valutare l'effettività della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente il giudice è chiamato a constatare la concordanza degli elementi indiziari e, dunque, ad appurare “le la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva” e non già a limitarsi ad un esame dei singoli elementi presunti (Cass. 29257/2019. Sul punto si richiama anche una recentissima pronuncia - Cass. 10240/2025 - nella quale si ricorda che il giudice “deve procedere ad una valutazione complessiva degli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che potrebbe anche non dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi”);
  • la valutazione complessiva degli elementi indiziari sottoposti al giudice deve riguardare i presupposti e le “condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (Cass. 27070/2022. Nello stesso senso Cass. 23650/2021);
  • il giudice deve, poi, verificare se il terzo, in rapporto alle sue qualità personali e professionali non possa non aver percepito i sintomi rilevatori della decozione del debitore.

L'affermazione della Corte di Appello di Roma, laddove afferma che “né la legge, né l'ordinaria prassi commerciale prevedono che il creditore prima di riceve un pagamento debba compiere speciali indagini per verificare le condizioni economiche del debitore”, conclude l'ordinanza in esame, si pone in palese contrasto con i principi testé ricordati.

Con riferimento al secondo motivo, il mancato esame di specifici documenti prodotti afferenti agli elementi indiziari attinenti a fatti che avrebbero coinvolto direttamente la creditrice, l'ordinanza in commento etichetta la motivazione della corte territoriale sul punto come formalistica, se non addirittura sbrigativa.

Nel richiamare i principi secondo cui, in tema di produzione documentale in sede di impugnazione,

  • alla suddetta produzione “si deve accompagnare una corrispondente attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato” (Cass. 2461/2019);
  • il potere-dovere del giudice di appello di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado si verifica quando la parte interessata ne faccia specifica istanza e ne illustri le ragioni (Cass. SU 4835/2023).

L'ordinanza in commento conferma il rispetto dei suddetti principi nel caso di specie, avendo la società Alfa fornito specifica indicazione e pertinente allegazione dei documenti prodotti.

Fonte: Cass. 28 aprile 2025 n. 11145

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