sabato 10/05/2025 • 06:00
In tema di azione revocatoria fallimentare, la probabilità della conoscenza dell'insolvenza deve trovare il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali il terzo si è trovato concretamente ad operare. Lo ha chiarito la Cassazione n. 11145 del 2025.
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Il caso in sintesi
La società Alfa in amministrazione straordinaria presenta davanti al Tribunale di Roma domanda di revocatoria ex art. 67 l.fall. relativamente a plurimi pagamenti eseguiti in favore della società Beta per complessivi € 5.600.000 circa nel periodo sospetto.
Con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis allega molteplici elementi indiziari, tra i quali:
quanto a quelli entrati nella sfera di conoscenza della creditrice:
quanto a quelli riferiti direttamente alla creditrice:
Nonostante la sussistenza dei suddetti elementi indiziari, sia il Tribunale sia la Corte di Appello di Roma rigettano le domande formulate da Alfa.
La Corte d'Appello, in particolare,
con riguardo al primo gruppo, opina che:
con riguardo al secondo gruppo, ritiene che Alfa, pur avendo indicato nell'atto di appello le proprie produzioni, non avrebbe collocato in maniera opportuna dette produzioni onde consentire un semplice e immediato riscontro da parte del giudice.
La società Alfa propone ricorso davanti alla Corte di Cassazione sulla scorta di due motivi.
Il primo, lamentando che la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza degli indici (della conoscenza dello stato di insolvenza), ne avrebbe preteso una prova diretta, non ritenendo sufficienti i plurimi elementi indiziari offerti dalla società Alfa e ciò anche a dispetto del fatto che:
Il secondo, lamentando l'omesso esame dei documenti depositati nel fascicolo di primo grado nonostante la loro produzione e indicazione in conformità al dettato degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ritiene fondati e, dunque, accoglie entrambi i motivi.
Con riguardo al primo motivo, ritiene che la corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi affermati e ribaditi in sede di legittimità con riguardo all'art. 67 c. 2 l.fall. a mente dei quali:
L'affermazione della Corte di Appello di Roma, laddove afferma che “né la legge, né l'ordinaria prassi commerciale prevedono che il creditore prima di riceve un pagamento debba compiere speciali indagini per verificare le condizioni economiche del debitore”, conclude l'ordinanza in esame, si pone in palese contrasto con i principi testé ricordati.
Con riferimento al secondo motivo, il mancato esame di specifici documenti prodotti afferenti agli elementi indiziari attinenti a fatti che avrebbero coinvolto direttamente la creditrice, l'ordinanza in commento etichetta la motivazione della corte territoriale sul punto come formalistica, se non addirittura sbrigativa.
Nel richiamare i principi secondo cui, in tema di produzione documentale in sede di impugnazione,
L'ordinanza in commento conferma il rispetto dei suddetti principi nel caso di specie, avendo la società Alfa fornito specifica indicazione e pertinente allegazione dei documenti prodotti.
Fonte: Cass. 28 aprile 2025 n. 11145
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