venerdì 09/05/2025 • 12:44
Il Garante Privacy, con il Provvedimento 13 marzo 2025 n. 135, stabilisce che la geolocalizzazione dei lavoratori in smart working non può essere consentita se effettuata con strumenti tecnologici a distanza che - di fatto - monitorano e condizionano l’attività del lavoratore.
redazione Memento
Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Lo ha affermato il Garante privacy nel provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, con cui ha irrogato una sanzione di 50mila euro ad un'azienda che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile.
I comportamenti posti in essere dal datore di lavoro
Dall'istruttoria è emerso che l'azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice.
Le motivazioni del Garante privacy
Secondo il Garante le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.
Fonte: Provvedimento n. 35 del 13 marzo 2025 del Garante per la protezione dei dati personali
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Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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