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Con ordinanza n. 5474/2025 la Corte di Cassazione ha affrontato sia il tema relativo ai presupposti che devono ricorrere per la sussistenza dell'accettazione tacita dell'eredità, distinguendo tale figura dalla denuncia di successione, sia quello relativo all'eventuale improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione in appello. Le predette questioni sono emerse nell'ambito di una controversia definita in primo grado dal Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda dell'attrice - formulata nei confronti della figlia dei suoi debitori - di accertamento di avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei predetti da parte della convenuta. Parte attrice aveva infatti formulato la suddetta domanda di accertamento, in quanto creditrice dei genitori della convenuta e per poter quindi procedere nei confronti di quest'ultima, attraverso la continuità delle trascrizioni, con un'esecuzione immobiliare su un cespite già di proprietà degli originari debitori. Anche la Corte di Appello di Torino aveva confermato la pronuncia di primo grado, precisando come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, convenuta in primo grado, la denuncia di successione, effettuata da quest'ultima, non configurasse un atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità. Non avendo infatti la convenuta appellante provveduto ad accettare espressame...

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