venerdì 09/05/2025 • 06:00
Per la CGUE, in tema di introduzione nell'UE di piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un Paese terzo, effettuate da privato e destinate ad un privato residente in uno Stato membro, gli artt. 143 par. 1 lett. b) Dir. 2006/112 e 1 Dir. 2006/79, non consentono ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell'esenzione dall'IVA tali spedizioni (CGUE 8 maggio 2025 C-405/24).
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Il caso
La società polacca, ricorrente nel procedimento principale di rinvio, chiedeva alla propria amministrazione finanziaria se l'importazione, in Polonia, di merci extra UE oggetto di una spedizione tra privati, potesse essere esentata dall'IVA qualora il destinatario di tale spedizione si trovasse in uno Stato membro diverso dalla Polonia, quale Stato di arrivo delle merci.
Il rifiuto dell'Erario nazionale, analogamente a quello dei primi giudici, si fondava di fatto su una lettura (combinata) della norma unionale (come si vedrà errata) ed interna, tesa a restringere il perimetro dell'esenzione derivante dagli artt. 143 par. 1 lett. b) Dir. 2006/112 e 1 Dir. 2006/79, di fatto limitando il vantaggio fiscale unicamente qualora la spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro nel quale le merci sono importate.
Il dubbio del giudice polacco del rinvio (corretto, alla luce delle successive conclusioni della Corte UE in sentenza) derivava dalla lettura di un precedente della medesima Corte UE reso in C-7/08 (rispetto al quale la giurisprudenza interna era di opposto tenore), per il quale la circostanza che le merci importate siano entrate nel territorio dell'Unione europea in uno Stato membro diverso da quello in...
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