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sabato 10/05/2025 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Start-up: come compilare il Mod. Redditi in caso di detrazione per investimenti

In tema di start-up e PMI innovative, le informazioni sulla determinazione della detrazione vanno riportate nel Quadro RP del Mod. Redditi PF 2025. La Ris. AE 30/2025, che istituisce il codice tributo per la compensazione dell'eccedenza della detrazione, costituisce un ulteriore tassello informativo che integra la compilazione del Mod. Redditi PF.

di Rossella Murica - Dottore Commercialista e Revisore contabile

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  • Tempo di lettura 1 min.
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La compilazione del quadro RP, Sezione VI – Altre detrazioni relativamente al Credito di imposta per investimenti in start-up e PMI innovative costituisce una delle novità informative di quest'anno con obbligo di indicazione nel Modello Redditi PF da compilare relativamente al periodo di imposta 2024 (rigo RX42).

Tale credito scaturisce dalla eccedenza della detrazione rispetto alla capienza dell'imposta dovuta, per chi effettua investimenti in start-up: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e PMI innovative, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è infatti riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza. Importante risulta pertanto la compilazione della dichiarazione al fine di far emergere correttamente tale credito.

Investimenti in start-up innovative: di cosa si tratta

Gli incentivi fiscali a sostegno degli investimenti in start-up innovative non sono di recente istituzione: già con il DL 179/2012 e i successivi decreti attuativi si è fornita una definizione, specifica e precisa, di tale realtà economica quale entità costituita sotto forma di società di capitali, anche in forma di cooperativa, e di diritto italiano, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. L'art. 29 del medesimo decreto determinava l'agevolazione per gli investitori persone fisiche o società sotto forma rispettivamente di detrazione e di deduzione dal reddito. Successivamente, negli anni, sono state incrementate sia le percentuali di detrazione sia le soglie massime di investimento fino ad arrivare per il periodo di imposta 2024 ad una detrazione del 50% per un importo massimo di 100.000 euro oppure 300.000 euro a seconda se trattasi di start-up o PMI innovativa.

Informazioni necessarie per la compilazione

Le informazioni sulla determinazione della detrazione andranno incluse nella Sezione VII del quadro RP - e nello specifico - nel rigo RP 80: rispetto al Modello Redditi PF 2024, sono state inserite due caselle separate 5A e 6A, quali appendici delle colonne 5 e 6, al fine di tenere conto delle novità introdotte dal DL 34/2020 e quelle conseguenti istituite dalla L. 162/2024.

Mentre il DL 34/2020 incrementa la percentuale di detrazione e modifica la soglia massima di investimento, la L. 162/2024 facilita la modalità di utilizzo dell'agevolazione in esame: nello specifico all'art.2, dispone che per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza, è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute oppure in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97.

Il credito d'imposta potrà essere fruito nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.  

Pertanto, occorrerà separare in dichiarazione le informazioni relative alla detrazione utilizzabile solo in dichiarazione nel periodo di imposta stesso e nei successivi, da quella che potrà essere utilizzata anche in compensazione esterna. A tal proposito, la Ris. AE 28 aprile 2025 n. 30/E ha istituito il codice tributo ad hoc ovvero il “7076”.

Rimane pertanto cruciale e dirimente, ai fini dell'utilizzo in compensazione, la corretta indicazione della tipologia di investimento effettuato: se effettuato in start-up innovativa oppure in PMI innovativa ammissibile ai sensi del DL 3/2015 oppure in start-up innovativa (o in PMI innovativa) di cui all'art. 38 c. 7-8 DL 34/2020 o se in PMI innovativa (per l'eventuale importo eccedente il limite di 300.000 euro).

Di conseguenza, anche il rigo RN21 ed RX42 accoglieranno la detrazione ammissibile: se la detrazione spettante indicata nel rigo RP80 colonna 6A è di ammontare superiore all'imposta lorda, per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda verrà compilato il rigo RX42. Per la parte che invece trova capienza, la stessa verrà indicata nel rigo RN21, col.3.

Si ricorda che, tra le altre informazioni che rimangono da indicare del rigo RP e che non sono variate rispetto al Modello dello scorso periodo di imposta, sono inclusi anche codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l'investimento, qualora trattasi di investimento diretto. Se invece il conferimento è stato effettuato indirettamente (tramite organismo di investimento collettivo del risparmio o tramite società di capitali), occorre indicare il codice fiscale di tale organismo terzo. L'informativa sul codice fiscale dovrà essere inserita anche qualora l'investimento indiretto venga fatto tramite una società estera: in tal caso, pur in assenza di un codice fiscale attribuito dall'autorità italiana, occorrerà indicare – laddove presente – il codice identificativo attribuito dal Paese estero.

Vai allo Speciale "Dichiarazioni 2025: le novità" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai guide alla compilazione e alla presentazione dei modelli, check list e altri strumenti indispensabili per gestire correttamente le dichiarazioni.

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- Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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