mercoledì 07/05/2025 • 06:00
Da venerdì 16 maggio 2025 cambiano gli applicativi per le denunce e comunicazioni di infortunio all'INAIL per chi utilizza le modalità off line o in cooperazione applicativa: nelle nuove versioni un campo obbligatorio aggiuntivo, collegato alla patente a crediti. Analizziamo le novità, le diverse modalità di invio dei certificati medici nonché le possibili comunicazioni obbligatorie da inoltrare all'INAIL.
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Con nota del 16 aprile 2025, l'Inail ha comunicato che dal 16 maggio 2025 gli utenti che utilizzano le modalità off line e in cooperazione applicativa dovranno procedere ad un aggiornamento del sistema operativo, in quanto le comunicazioni di denuncia di infortunio e di comunicazione di infortunio conterranno un nuovo campo obbligatorio.
Le modalità con cui è possibile trasmettere i certificati infortuni all'Inail tramite il servizio unico REST da parte dei soggetti (datori di lavoro e medici) prevedono, infatti, tre diverse procedure operative: “on line”, “off line” e in “cooperazione applicativa/interoperabilità” (PDD, Porta di dominio – canale di invio in cooperazione applicativa).
La modalità “on line” avviene tramite l'accesso da parte del soggetto obbligato o di un suo delegato al portale Inail per compilare e inviare direttamente i certificati medici: tale procedura non prevede attualmente implementazioni o modifiche.
Attraverso la procedura “off line” l'invio si realizza tramite un file in formato .XML (con i requisiti tecnici richiesti dall'Inail), mentre la “cooperazione applicativa/interoperabilità” può avvenire esclusivamente a seguito di accordi di adesione siglati tra le Regioni e l'Inail: è a queste due tipologie di invio che si riferimento la nota dell'INAIL, in quanto l'Istituto ha introdotto una modifica operativa in base alla quale dal prossimo 16 maggio 2025 sarà necessario compilare un nuovo campo obbligatorio relativo alle possibili “Attività svolte in cantiere”.
Questa implementazione è infatti collegata alle variazioni introdotte nel D.Lgs. 81/2008 da parte del DL 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024), e in particolare all'introduzione della patente a crediti, in vigore dall'ottobre 2024 nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Tali norme, in particolare, prevedono l'obbligo, per i soggetti operanti all'interno di cantieri temporanei o mobili, di richiedere tale patente presentando un'istanza tramite portale INL.
Sul sito dell'Istituto sono visionabili le cronologie delle versioni con i dettagli delle modifiche operate e la documentazione tecnica aggiornata per permettere i corretti invii a partire dal 16 maggio e per garantire la gestione conforme dei nuovi adempimenti. Le necessarie documentazioni tecniche aggiornate dei due servizi in cooperazione applicativa sono inoltre state comunicate alle aziende che utilizzano tale modalità di trasmissione.
Le cronologie e le documentazioni tecniche aggiornate sono presenti all'interno della sezione “Atti e documenti” del sito dell'Inail. Per le denunce di infortunio si segue il percorso “Assicurazione“, “Prestazioni”, “Denuncia infortunio”; mentre per le comunicazioni di infortunio si procede dalla scelta “Prevenzione”, “Comunicazione di infortunio”.
È utile ricordare in questa sede che le comunicazioni di infortunio riguardano gli eventi subiti dai lavoratori dipendenti e assimilati che abbiano una prognosi di almeno un giorno e guaribile entro 3 giorni escluso quello dell'evento stesso, mentre le denunce di infortunio sono obbligatorie quando la prognosi risulti superiori ai 3 giorni, sempre escluso il giorno dell'infortunio.
Le denunce e le comunicazioni devono essere inviate entro 48 ore da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza del fatto e ha ricevuto la relativa documentazione (dati di riferimento del certificato medico).
Pertanto, si tratta di eventi che abbiano comportato al lavoratore una inabilità temporanea assoluta con la conseguenza di una astensione dal lavoro. Non sono invece da comunicare a Inail gli “incidenti” e i “quasi incidenti”, cioè gli eventi negativi avvenuti durante lo svolgimento delle diverse fasi lavorative che non hanno comportato effettivamente un infortunio sul lavoro: per questa tipologia di accadimenti sarebbe però utile una loro registrazione in modo che il Servizio di prevenzione e protezione e, in generale, i soggetti coinvolti aziendali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) procedessero a una rivisitazione dell'accaduto per evitare in futuro che possa ripetersi l'evento e procurare un infortunio, prevedendo ad esempio adeguare procedure o un aggiornamento della formazione dei lavoratori.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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