lunedì 05/05/2025 • 14:34
L'INPS, con Mess. 5 maggio 2025 n. 1401, ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande per il riconoscimento del diritto alla prestazione universale a seguito dei controlli automatizzati centralizzati con esito negativo o incompleti nonché alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.
redazione Memento
A seguito dei precedenti Mess. INPS 30 dicembre 2024 n. 4490 e Mess. INPS 18 marzo 2025 n. 949 con i quali sono state fornite le prime indicazioni relative ai requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione universale, l'INPS, con il messaggio in epigrafe, ha fornito ulteriori chiarimenti, di seguito elencati, relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati con esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario della prestazione stessa.
Requisiti di accesso
Possono accedere alla prestazione universale le persone anziane non autosufficienti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
Controlli automatizzati centralizzati sui requisiti di accesso alla prestazione
A seguito dell'inoltro della domanda, la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:
Gestione degli arretrati della quota integrativa: assegno di assistenza
La prestazione universale è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento ed erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell'indennità stessa e una quota integrativa, c.d. assegno di assistenza, fino a € 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili, erogata con specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Sistema di pagamenti”.
Con il provvedimento di liquidazione vengono comunicati, al richiedente, la decorrenza della prestazione e l'importo della rata relativa all'assegno di assistenza corrente, nonché l'importo degli eventuali arretrati spettanti, relativi al periodo dal mese di decorrenza della prestazione al mese precedente dell'inizio dei pagamenti correnti.
Tenuto conto che la normativa prevede un obbligo di rendicontazione della spesa sostenuta è necessario che, ai fini del pagamento degli arretrati, il richiedente e/o l'istituto di patronato trasmettano all'INPS la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.
Istruzioni contabili
La prestazione universale è esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento.
In ordine alle rilevazioni contabili della quota fissa vengono utilizzate le modalità già in uso per il pagamento dell'indennità di accompagnamento.
In riferimento, invece, alla quota integrativa, c.d. assegno di assistenza, la stessa viene erogata tramite apposito pagamento predisposto dalla procedura telematica dei pagamenti accentrati.
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Pietro Mosella - Giornalista pubblicista
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