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mercoledì 30/04/2025 • 14:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposta di registro per affitto di ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente

Con Risp. AE 30 aprile 2025 n. 126, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale relativo all'imposta di registro in caso di affitto di ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente. L'imposta in misura fissa, applicata al momento della registrazione, non è dovuta per ogni annualità successiva, ribadendo il principio di imposta "d'atto".

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 30 aprile 2025 n. 126, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'imposta di registro in misura fissa in occasione del termine di scadenza per il versamento rateizzato dell'imposta in misura proporzionale nel caso di affitto di ramo di azienda con parte immobiliare prevalente.

Nel dettaglio, il chiarimento riguarda il trattamento fiscale dell'imposta di registro per i contratti di affitto di ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente, ai sensi dell'art. 35 n. 10-quater DL 223/2006.

Nel caso specifico, un imprenditore aveva stipulato un contratto di affitto per un ramo d'azienda, dichiarando che il valore dei fabbricati inclusi rappresentava il 75% del valore complessivo dell'azienda. Al momento della registrazione iniziale, erano state versate sia l'imposta fissa di 200 euro, sia l'imposta proporzionale dell'1% sul canone del primo anno. Tuttavia, l'imprenditore aveva chiesto chiarimenti sull'obbligo di versare nuovamente l'imposta fissa per le annualità successive.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'imposta di registro in misura fissa è dovuta esclusivamente al momento della registrazione iniziale del contratto, in quanto ha natura di "imposta d'atto", correlata alla formalità della registrazione.

Inoltre, per le annualità successive, è sufficiente il pagamento dell'imposta proporzionale dell'1% sulla parte immobiliare del canone annuo, calcolata in base al valore dichiarato nel contratto.

Questa interpretazione si basa sul principio di alternatività IVA/registro sancito dall'art. 40 DPR 131/86, secondo cui gli atti soggetti a IVA scontano l'imposta di registro solo in misura fissa, salvo diversa indicazione normativa.

Fonte: Risp. AE 30 aprile 2025 n. 126

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