mercoledì 30/04/2025 • 11:05
Con Risp. AE 30 aprile 2025 n. 124, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di valutazione anti-abuso della scissione totale non proporzionale di una società semplice in favore di tre società semplici di nuova costituzione.
redazione Memento
L'Istante chiede una valutazione antiabuso in ordine a un'operazione di scissione totale di una società semplice le cui quote, allo stato attuale, sono detenute in comunione, in misura paritetica (1/3) dagli eredi del socio fondatore deceduto a cui si aggiunge un socio d'opera già presente nella Società Semplice.
La scissione totale della Società Semplice sarà a favore di tre Newco società semplici ognuna delle quali avrà come socio uno degli eredi che ne deterrà il 100% delle quote e il socio d'opera, che non partecipa al capitale sociale (c.d. non capitalizzato).
Per effetto della predetta scissione, i singoli elementi patrimoniali della Società Semplice confluiranno in misura di 1/3 ciascuno nel patrimonio delle società beneficiarie. Occorre rilevare che, in base al contenuto dell'Atto di indirizzo, nell'ambito di singole operazioni la ricerca della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale deve avvenire guardando alla ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata.
Al riguardo, si osserva che la determinazione del reddito delle società semplici segue le regole statuite dall'art. 8 TUIR, secondo cui la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 TUIR, con esclusione di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili. Il reddito complessivo prodotto dalla società semplice viene imputato per trasparenza ai propri soci in proporzione al valore dei rispettivi conferimenti, ex art. 5 TUIR.
Nel caso in esame, la compagine della Società Semplice scindenda è costituita dagli eredi che detengono in comunione, in misura paritetica (1/3), la quota del socio fondatore de cuius, e il socio d'opera non capitalizzato. Secondo quanto rappresentato, l'operazione di scissione è diretta a separare il patrimonio della Società Semplice al fine di consentire ai tre soci di rendere autonome le rispettive organizzazioni. Tale esigenza è emersa in considerazione delle diverse prospettive di investimento e di governance manifestate dai tre eredi.
Al riguardo, si ritiene che la Scissione della Società Semplice a favore di tre Newco società semplici (senza ristori o conguagli tra i soci), sebbene determini il trasferimento di beni dalla scissa alla beneficiaria, sotto il profilo fiscale, non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie reddituali elencate nell'art. 67 TUIR sempreché gli asset trasferiti (nel caso in esame, le partecipazioni) conservino presso le singole beneficiarie il medesimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla scissa.
Per completezza e ai fini delle imposte indirette, si osserva che, sulla base di quanto dichiarato nell'istanza e in sede di documentazione integrativa, ulteriore effetto della Scissione è lo scioglimento della comproprietà della partecipazione totalitaria detenuta dai tre soci capitalisti nella Società Semplice scissa.
Con l'operazione prospettata, infatti, il capitale sociale della scissa viene suddiviso tra i soci, determinando di fatto (anche) lo scioglimento della comunione sulla partecipazione totalitaria nella Società Semplice. Lo scioglimento della comunione sulla partecipazione totalitaria configura, pertanto, atto di divisione per mezzo della quale, ciascun comproprietario diventa titolare esclusivo della frazione di quota societaria della società Istante, spettante in base alla devoluzione ereditaria della defunta Tizia.
Ai fini dell'imposta di registro, in via generale, la divisione si considera come atto avente natura dichiarativa e l'imposta viene determinata applicando l'aliquota dell'1%. Una specifica disciplina è prevista nel caso in cui l'atto di divisione dia luogo a conguagli, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 34 DPR 131/86.
Nel caso di specie, pertanto, si applicherà l'imposta di registro con l'aliquota proporzionale dell'1%, in linea con le disposizioni di cui all'art. 20 DPR 131/86 in base al quale l'imposta è applicata secondo gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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