lunedì 05/05/2025 • 06:00
Nella circolare 18 aprile 2025 n. 9, il Ministero del Lavoro ha chiarito i criteri di classificazione del lavoro dei rider delle piattaforme digitali: a contare, per distinguere tra rider autonomi o subordinati, è la sostanza dell'organizzazione del rapporto di lavoro.
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Con la circolare n. 9 del 18 aprile, il Ministero del Lavoro interviene con una ricognizione sulla classificazione e le tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali. La nota del Ministero, dando conto della Dir. UE 2831/2024, della quale pure, dichiaratamente, non intende in alcun modo anticipare le scelte, che saranno del legislatore, per il suo recepimento, si propone di dare conto dello stato dell'arte in ordine ai diversi indici che caratterizzano le differenti modalità attraverso le quali la prestazione lavorativa dei rider può essere resa, con la consapevolezza della necessità di apprestare un adeguato quadro di garanzia a questa particolare tipologia di lavoratori, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.
Le diverse tipologie di gestione del rapporto di lavoro dei rider
La circolare n. 9/2025 ricorda i diversi indici che consentono di individuare le caratteristiche del rapporto di lavoro dei rider, premettendo che anche la prestazione dei lavoratori per il tramite delle piattaforme digitali, così come ogni altra attività lavorativa, può essere organizzata indifferentemente secondo i criteri del lavoro autonomo o di quello subordinato, richiamando il principio della indisponibilità del tipo di contratto, che fa prevalere la sostanza della organizzazione del rapporto di lavoro sulla forma assegnata, assecondando un primato dei fatti che, come ricordato dalla stessa circolare, è richiamato anche a livello internazionale, dalla Raccomandazione OIL 198/2006 dell'OIL sul rapporto di lavoro.
Anche il lavoro dei rider quindi può essere organizzato indifferentemente come autonomo o subordinato, quando ricorrono gli indici dell'una o dell'altra tipologia. In particolare il lavoro può dirsi genuinamente autonomo, come riportato dai richiami della giurisprudenza indicati nella circolare, quando manchino gli indici tipici della eterodeterminazione della prestazione, che contraddistinguono invece il lavoro subordinato. Rapporto di lavoro che può essere autonomo laddove manchino effettivi poteri di controllo, di direzione, disciplinari, da parte del committente e, soprattutto, quando all'assenza di questi si accompagni la possibilità concreta, per il lavoratore, di decidere se accettare o meno la consegna prospettata dalla piattaforma. Diversamente, in presenza di tali elementi indicatori, il rapporto di lavoro dovrà considerarsi subordinato e ricondotto sotto l'egida della disciplina prevista dall'art. 2094 c.c..
Il lavoro intermittente dei rider
Di particolare interesse la considerazione, contenuta sempre dalla circolare n. 9/2025 del Ministero del lavoro, della individuazione della forma cui poter ricondurre il rapporto di lavoro, quando questo presenti le caratteristiche del tipo subordinato. In questi casi la circolare rinvia al lavoro a chiamata, ritenendolo affine alle caratteristiche della prestazione lavorativa resa per il tramite delle piattaforme, considerato che a mente dell'art. 17 D.Lgs. 81/2015, il ricorso a tale forma “stabilisce una ragionevole riparametrazione del trattamento economico, normativo e previdenziale, risultando riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale”.
Il rinvio al lavoro a chiamata consente l'adattamento della regolazione del rapporto alle particolari caratteristiche dello stesso, soprattutto con riferimento alla gestione dell'orario di lavoro, così che sia possibile parametrare la considerazione dell'orario di lavoro, e conseguentemente il diritto alla retribuzione, in ragione della effettiva soggezione all'obbligo di renderla. Ritiene, la circolare del 18 aprile, che quando il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate durante il periodo di permanenza in piattaforma, “il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire coincide con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima. Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l'indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita”. Nell'ambito della ricerca di questo delicato equilibrio tra esigenze di tutela dei lavoratori ed oggettive circostanze di flessibilità della prestazione, è ragionevole auspicare che la contrattazione collettiva si appropri del proprio fondamentale ruolo regolatorio, affinché la disciplina del rapporto di lavoro, compresa quella, cosiddetta rimediale introdotta con l'art. 2 D.Lgs. 81/2015 per le prestazioni etero-organizzate, sia correttamente applicata.
Fonte: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 18 aprile 2025
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Pasquale Staropoli
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