giovedì 08/05/2025 • 06:00
I soggetti passivi della Web Tax, entro il 16 maggio, dovranno effettuare il versamento in unica soluzione dell'imposta relativa al 2024. Un ulteriore pagamento dovrà essere eseguito il 30 novembre 2025, essendo dovuto il versamento dell'acconto per il periodo d'imposta 2025.
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Le imprese fornitrici di servizi digitali, il prossimo 16 maggio sono chiamati alla cassa per il versamento della c.d. “Web Tax” o Digital Service Tax (DST).
L'imposta, introdotta dall'art. 1 c. 35-50 L. 145/2018 e da ultimo modificata dall'art. 1 c. 21-22 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), è determinata applicando l'aliquota del 3% ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, quali:
Tali servizi, sono caratterizzati dal requisito dell'automazione, in quanto il fornitore, tramite la propria interfaccia digitale, può far fruire all'utente concretamente il servizio digitale con i mezzi a disposizione dell'utente stesso (quindi tramite dispositivo), con un'interazione umana minima da parte del fornitore.
Ambito soggettivo d'applicazione
L'ambito soggettivo d'applicazione dell'imposta sui servizi digitali è definito all'art. 1 c. 36 L. 145/2018 che, prima delle modifiche attuate dalla Legge di Bilancio 2025, ricomprendeva tra i soggetti passivi dell'imposta gli esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, avevano realizzato congiuntamente:
Il c. 21 L. 207/2024, ridefinisce i soggetti passivi della Web Tax che, dal 2025, sono rappresentati dagli esercenti attività d'impresa che realizzano:
Calcolo della base imponibile
I ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali sono considerati imponibili se l'utente dei servizi medesimi è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l'utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell'indirizzo IP dello stesso.
Relativamente alla base imponibile da considerare per la determinazione dell'imposta in esame, la stessa si differenzia in funzione della tipologia di servizio offerto.
Servizio digitale offerto |
Ricavi imponibili |
---|---|
Veicolazione su interfaccia web di pubblicità mirata |
I corrispettivi (anche non monetari) percepiti dalle imprese che:
|
Messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro |
I corrispettivi pagati dagli utenti che utilizzano l'interfaccia digitale per entrare in contatto e/o interagire tra loro (fee d'ingresso, abbonamenti o simili remunerazioni). N.B. Sono esclusi i corrispettivi per i beni e servizi venduti che costituiscono operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale. |
Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale |
I corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall'attività degli utenti sulle interfacce digitali (vendita/trasmissione del dato). |
L'imposta sui servizi digitali è determinata applicando l'aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili, assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi stessi ed al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.
Modalità di versamento dell'imposta
Le disposizioni contenute al c. 42 L. 145/2018 (ante modifica L. 207/2024) prevedevano che il versamento della Web Tax dovesse essere effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sorge il presupposto impositivo.
Con l'intervento della Legge di Bilancio 2025, cambiano le modalità di versamento dell'imposta sui servizi digitali, essendo previsto non più il pagamento in un'unica soluzione, bensì in due rate:
A seguito delle modifiche attuate dal legislatore, nel 2025 i soggetti passivi della Web Tax dovranno effettuare il versamento:
Pertanto, per il 16 maggio 2025, il calcolo e la determinazione della Web Tax riferita al 2024, dovrà avvenire secondo la previgente normativa ed il modello F24 per il versamento dovrà contenere i codici tributo istituiti con la Ris. 14/E/2021, ossia:
Nel caso di soggetti non residenti non aventi un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia ed impossibilitati ad eseguire il pagamento con modello F24, il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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