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lunedì 05/05/2025 • 06:00

Fisco REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

CU 2025 omesse o errate: invio entro il 16 maggio con sanzione ridotta a 1/3

Per i redditi di lavoro autonomo occasionale, i sostituti che hanno omesso l'invio delle CU 2025 o hanno commesso errori nella compilazione possono rimediare entro il 16 maggio 2025, beneficiando della sanzione di 1/3. Degli errori dovranno tener conto i contribuenti nelle dichiarazioni.

di Francesco Giuseppe Carucci - Consulente del lavoro e giornalista pubblicista

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Nel mese di maggio vi sono due termini da monitorare con riferimento alle certificazioni uniche 2025 relative al periodo d'imposta 2024. Ciò in quanto, ove il sostituto d'imposta sia stato autore di errori e/o omissioni, sanando le posizioni entro sessanta giorni beneficerebbe di una sanzione agevolata.

Quanto affermato è rinvenibile nell'art. 4 c. 6-quinquies DPR 322/98. Tale disposizione, nella versione vigente dal 6 agosto 2024, con particolare riferimento ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi oggetto del presente contributo, impone ai sostituti d'imposta l'obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Le altre scadenze riguardano:

  • 16 marzo dell'anno successivo per le CU relative a redditi di lavoro dipendente;
  • 31 marzo dell'anno successivo per le CU contenenti redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente;
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o che non possono trovare collocazione nella dichiarazione precompilata (al momento 31 ottobre).

Sanzioni

La norma medesima reca il regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi. In particolare, è previsto che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 472/97, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Il mese di maggio assume importanza poiché, rispettivamente i prossimi 16 e 30 maggio, spirano i sessanta giorni entro i quali, al fine di fruire dell'abbattimento di due terzi delle sanzioni, rettificare le posizioni in scadenza il 17 (in quanto il 16 cadeva di domenica) e il 31 marzo 2025.

Ravvedimento operoso

Questione dibattuta negli anni passati è stata rappresentata dall'eventuale possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso in caso di regolarizzazione spontanea.

Ciò in quanto, pur in assenza di un divieto normativo in tal senso, l'Amministrazione finanziaria si era espressa per l'impossibilità di ricorrere all'istituto generalmente applicabile alle violazioni tributarie in virtù dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con la Circ. 19 febbraio 2015 n. 6/E, e successivamente con la Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E e con la Circ. AE 7 aprile 2017 n. 8/E, aveva chiarito come i termini imposti per l'invio telematico delle certificazioni non dovessero essere assolutamente superati al fine di collocare, nella dichiarazione precompilata, i dati nelle stesse contenuti. Il che avrebbe reso incompatibile la regolarizzazione con le disposizioni del citato art. 13 D.Lgs. 472/97. Tale disposizione, infatti, prevede la possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni anche laddove si ottemperi agli adempimenti tributari addirittura dopo anni e quindi in periodi ampiamente successivi alla campagna dichiarativa. Sennonché, tale orientamento è stato rivisto dalle Entrate che, con la Circ. AE 31 maggio 2024 n. 12/E, ne ha sancito il totale superamento.

Nel documento di prassi, infatti, l'Amministrazione ha chiarito che l'art. 4 c. 6-quinquies DPR 322/98 ha subito variazioni ad opera del legislatore che ha fissato una meno gravosa sanzione laddove si rettifichi l'errore o si sani l'omissione oltre il termine ordinario (cioè entro i sessanta giorni successivi). Tale circostanza, in assenza di espresso divieto di far ricorso all'istituto agevolativo, ne renderebbe legittimo l'avvalimento.

Con riferimento alla misura della sanzione da ravvedere, appare logico sostenere che il minimo da prendere a riferimento sia la sanzione intera se sull'errore o omissione si intervenga oltre sessanta giorni dalla scadenza, un terzo della stessa se si rettifica la posizione entro sessanta giorni. La sanzione ravveduta va versata con codice tributo 8911 e anno di riferimento 2025.

Nella medesima circolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che se il sostituto trasmette all'Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi. E con questo sorge un problema. Se l'errore o l'omissione hanno determinato una situazione più favorevole al percipiente che, in funzione del momento in cui il sostituto interverrà, potrebbe trovarsi a rimediare dopo la scadenza del versamento, o addirittura dopo che sia spirato il termine per presentare le dichiarazioni, dovrà corrispondere le dovute sanzioni.

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