mercoledì 07/05/2025 • 06:00
In assenza di registrazione della risoluzione anticipata del contratto di locazione pluriennale, le parti devono produrre elementi probatori atti a dimostrare la stipula di un accordo risolutivo verbale con data certa anteriore a quella di scadenza del termine entro cui avrebbero dovuto ottemperare al pagamento del registro dell'annualità successiva (CGT II Lombardia 24 aprile 2025 n. 1097).
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La previsione normativa (art. 17 DPR 131/86)
L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 237/97. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. (…)
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versa...
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Raimondo D'antonio
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