lunedì 05/05/2025 • 06:00
Per le prestazioni professionali effettuate ma non fatturate dal defunto, che aveva dichiarato la cessazione dell'attività prima di estinguere tutti i rapporti rilevanti ai fini IVA, si pone la questione se l'imposta possa essere assolta dal cliente emettendo un'autofattura.
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Il nuovo obbligo di comunicazione della violazione commessa dal fornitore
L'art. 2 c. 1 lett. d) n. 7) D.Lgs. 87/2024, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ha sostituito l'art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97, abolendo l'obbligo di autofatturazione, da parte del cessionario/committente, nei casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.
Per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024, fermo restando l'obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, al quale è condizionata l'attuazione del rapporto privatistico avente ad oggetto l'esercizio della rivalsa dell'imposta, il cessionario/committente che, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, è punito con la sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.
La sanzione non è dovuta se il cessionario/committente regolarizza l'operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il “TipoDocumento” TD20, che con l'obbligo di fatturazione elettronica sostituisce l'autofattura da emettere entro tempistiche differenziate a seconda che la regolarizzazione riguardi l'omessa o l'irregolare fatturazione.
A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. 87/2024, al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Pertanto, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma deve segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, entro il predetto termine di 90 giorni, tramite gli strumenti che saranno messi a disposizione del contribuente secondo le modalità successivamente individuate.
Il riformulato art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97esclude, inoltre, l'obbligo del cessionario/committente di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da requisiti soggettivi del predetto emittente non direttamente verificabili con la dovuta diligenza.
Tale previsione circoscrive i casi in cui il cessionario/committente è escluso dall'obbligo di verificare il regime impositivo dell'operazione applicato dal cedente/prestatore, attribuendo al cessionario/committente stesso una responsabilità che dipende dalla valutazione dell'Ufficio, con l'effetto di spingere tale soggetto a segnalare precauzionalmente le potenziali violazioni commesse dalla controparte.
Il nuovo TipoDocumento “TD29”
La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione del fornitore.
La versione 1.10, pubblicata il 1° aprile 2025, specifica che il TipoDocumento “TD29”:
1) non ha alcuna rilevanza ai fini IVA, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto;
2) deve contenere alcuni degli elementi previsti dall'art. 21 c. 2 DPR 633/72, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l'ammontare del corrispettivo, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile;
3) deve riportare:
La rettifica di una comunicazione trasmessa con il TipoDocumento “TD29” può essere effettuata trasmettendo via Sistema di Interscambio un nuovo “TD29”, indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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