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  • Tempo di lettura 4 min.

Il nuovo obbligo di comunicazione della violazione commessa dal fornitore L'art. 2 c. 1 lett. d) n. 7) D.Lgs. 87/2024, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ha sostituito l'art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97, abolendo l'obbligo di autofatturazione, da parte del cessionario/committente, nei casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore. Per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024, fermo restando l'obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, al quale è condizionata l'attuazione del rapporto privatistico avente ad oggetto l'esercizio della rivalsa dell'imposta, il cessionario/committente che, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, è punito con la sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. La sanzione non è dovuta se il cessionario/committente regolarizza l'operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il “TipoDocumento” TD20, che con l'obbligo di fatturazione elettronica sostituisce l'autofattura da emettere entro tempistiche differenziate a seconda che la regolarizzazione riguardi l'omessa o l'irregolare fatturazione. A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. 87/2024, al cessionario/committente è applicata...

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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