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sabato 03/05/2025 • 06:00

Fisco DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE

Rottamazione-quater: versamento della ottava rata entro il 31 maggio 2025

Entro il termine del 31 maggio 2025 - che con i giorni di tolleranza slitta al 9 giugno - i contribuenti in regola con i pagamenti della rottamazione-quater devono effettuare il versamento della ottava rata per non perdere i benefici dell'intera procedura. Come procedere al versamento?

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (L. 15/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025) il Legislatore ha previsto la riapertura della Rottamazione-quater dedicata ai contribuenti che, avendo tempestivamente presentato le istanze entro il 30 giugno 2023 per rottamare le cartelle con carichi di ruolo posti in riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, ne sono decaduti per non avere rispettato il piano dei pagamenti rateali: ai suddetti contribuenti, quindi,  entro il 30 aprile 2025 è stata offerta una nuova chance per essere riammessi alla procedura e non perderne i relativi benefici.

Tuttavia, è utile ricordare anche che, per tutti coloro che, dopo avere aderito alla rottamazione-quater ed avere versato regolarmente gli importi fino ad oggi dovuti, si avvicina un'importante scadenza: entro il 31 maggio 2025, infatti, essi sono chiamati ad effettuare il pagamento della ottava rata - come previsto nel piano di rateazione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute una cui copia con i moduli per il pagamento è sempre disponibile nell'area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Versamento della ottava rata

Nell'ambito della pace fiscale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha concesso ai contribuenti interessati, tra l'altro, la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater disciplinata dall'art. 1 c. 231-252 L. 197/2022).  

Dopo avere tempestivamente presentato le relative istanze entro il 30 giugno 2023 ed avere ricevuto entro il 30 settembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione delle somme dovute, i contribuenti che hanno optato per la forma di pagamento rateale si sono trovati dinnanzi al seguente cronoprogramma da rispettare per raggiungere il perfezionamento dell'intera procedura:

  • rata 1 in scadenza 31 ottobre 2023: importo pari al 10% del dovuto;
  • rata 2 in scadenza 30 novembre 2023: importo pari al 10% del dovuto;
  • n. 16 rate scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.

Pertanto, per tutti coloro che sono stati in grado di rispettare il suddetto cronoprogramma, è giunto il momento di procedere con il pagamento della ottava rata previsto per il giorno 31 maggio 2025 che, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018, sarà considerato tempestivo anche ove effettuato entro il 9 giugno.

Laddove il suddetto adempimento non sarà effettuato in maniera tempestiva e precisa, l'intera procedura cesserà di produrre effetti ed il contribuente perderà i correlati benefici. Infatti, l'omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento della suddetta ottava (e di qualsiasi altra) rata comporterà l'inefficacia dell'intera procedura con irrimediabile perdita di tutti i benefici in termini di sanzioni ed interessi.

Pertanto, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Giova ricordare anche che, in presenza di versamenti tempestivi e regolari, la prosecuzione della definizione agevolata comporterà, in prima battuta, l'ormai noto vantaggio di pagare esclusivamente le somme dovute a titolo di imposta e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti esecutivi, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi.

Inoltre, tra i benefici della sanatoria è utile ricordare:

  • l'inibizione dell'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • il divieto di avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dell'art. 28-ter e dell'art. 48-bis DPR 602/73 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Quanto sopra, tuttavia, non vale per i soggetti residenti o con sede legale/operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dall'alluvione di maggio per i quali il DL 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) ha sospeso per tre mesi i versamenti e gli adempimenti in scadenza tra il 12° maggio ed il 31 agosto 2023 necessari per il perfezionamento dei nuovi istituti della “tregua fiscale”, posticipando ex lege per i contribuenti colpiti dall'alluvione anche tutti i termini degli adempimenti e dei versamenti da effettuare nell'ambito della rottamazione quater.

Il pagamento della ottava rata potrà essere effettuato mediante le seguenti modalità:

  • tramite il servizio "Paga on-line";
  • tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
  • presentando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai;
  • presentandosi previo appuntamento allo sportello degli uffici dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

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