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martedì 22/04/2025 • 06:00

Fisco IN GAZZETTA UFFICIALE

ISA 2025: approvati i nuovi indici di affidabilità fiscale

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione della territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche per il periodo d'imposta 2024.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa Sono approvati e pubblicati nella GU 18 aprile 2025 n. 91, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi a 100 attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali. L'indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. L'ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l'attendibilità fiscale del soggetto. I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale. Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sono stati individuati tenendo conto degli specifici indicatori territoriali utilizzati per dare rilevanza al luogo in cui viene svolta l'attività economica. Modelli approvati Si rammenta che con Provvedimento 17 marzo 2025 Prot. n. 131055/2025, sono stati approvati i Modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della loro successiva evoluzione. Il comma 4 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Contribuenti a cui non si applicano gli ISA Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti: dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi corrispondenti alle somme e i valori percepiti in relazione all'attività artistica o professionale di cui all'art. 54 TUIR di ammontare superiore a euro 5.164.569; dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali. Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale Gli indici, su una scala da 1 a 10, determinano il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9 -bis del DL 50/2017. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili: il programma informatico consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Con riferimento agli indici approvati, ad eccezione di quelli contenuti negli indici ISA DM01U, DM80U, EG14U, EM06A, EM12U e EM20U, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f) , del c. 1 del medesimo articolo ovvero i compensi corrispondenti alle somme e i valori percepiti in relazione all'attività artistica o professionale di cui all'art. 54 del citato TUIR. Le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4 e dell'art. 92, comma 6, secondo periodo, del TUIR. Adeguamento ai fini ISA Per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale previsto dal DL n. 50/2017, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. L'indicazione di ulteriori componenti positivi extracontabili non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Gli ulteriori componenti positivi non rilevano ai fini dell'individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Cambio regime contabile Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, nei confronti delle imprese con determinazione del reddito per cassa secondo quanto previsto dall'art. 66 TUIR (semplificata per cassa) e che nel periodo di imposta precedente hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall'art. 56 del medesimo TUIR (imprese in contabilità ordinaria), o viceversa, viene precisato che gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata dichiarino anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino. A tale scopo, nel Quadro F – Dati contabili dei Modelli ISA per il periodo d'imposta 2024, sono state richieste le seguenti informazioni che permettono di ricostruire il quadro degli incassi/ricavi e dei pagamenti/costi coerente con il regime contabile di destinazione: F29 colonna 1 = Cambio regime contabile – da “cassa” a competenza; F29 colonna 2 = Cambio regime contabile – da competenza a “cassa”; F30 = Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”; F31 = Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”; F32 = Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”; F33 = Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. L'intervento riguarda solo le imprese che hanno compilato il campo F29 colonna 1 o F29 colonna 2, mentre le informazioni relative ai righi F30, F31, F32, F33 vengono utilizzate ai fini del ricalcolo delle componenti positive e negative di reddito interessate dai passaggi cassa-competenza o viceversa ed utilizzate nell'applicazione degli ISA, nelle stime econometriche e per il calcolo degli indicatori. Fonte: DM 31 marzo 2025. ...

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Gli ISA sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico - economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono la sintesi di valori con cui verificare la normalità e la coerenza del..

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Marco Ligrani

- Dottore commercialista in Bari

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