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venerdì 18/04/2025 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Attestazione dei requisiti e garanzia del rappresentante fiscale IVA

Definite le modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Premessa

Con Provvedimento direttoriale 17 aprile 2025, Prot. n. 186368/2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, DPR 633/1972.

Normativa di riferimento

L'art. 4, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13/2024 ha introdotto nell'art. 17, c. 3, DPR 633/1972 un ulteriore periodo il quale stabilisce che, al fine dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere:

  • i requisiti soggettivi previsti dall'art. 8, c. 1, lett. a), b), c) e d), Decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164,
  • e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un'idonea garanzia.

Con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 9 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri per l'accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia.

Il provvedimento direttoriale in commento definisce le modalità operative per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, necessari ad assumere il ruolo di rappresentante fiscale, e per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro- tempore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo. L'importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare. Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

Dalla data di comunicazione, da parte della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, dell'esito positivo del controllo sulla garanzia e verificata la presenza della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, il soggetto è abilitato a operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già operare come rappresentanti fiscali è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l'avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d'ufficio.

Soggetti obbligati

Coloro che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 1, lett. a), b), c) e d), del Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un'idonea garanzia ai sensi dell'art. 17, terzo comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Attestazione e Modello variazione dati IVA

I citati soggetti presentano una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, nella quale attestano di:

  1. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  2. non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  3. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  4. non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, c. 1, Legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'art. 1 Legge 18 gennaio 1992 n. 16.

Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel Modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA; nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d'ufficio.

La dichiarazione/attestazione deve essere presentata:

  • contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale;
  • presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

Garanzia per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

Coloro che intendono assumere il ruolo di rappresentante fiscale prestano un'idonea garanzia contestualmente alla presentazione del Modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale: la garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente e può assumere forma di:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.

Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

  1. 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
  2. 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
  3. 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
  4. 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
  5. 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

Coloro che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione/attestazione sopra descritta.

Forma della garanzia

La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale;
  • dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
  • dati identificativi dell'eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
  • Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
  • delimitazione, durata e importo della garanzia;
  • composizione del deposito;
  • obbligazioni delle parti contraenti;
  • forma delle comunicazioni;
  • foro competente.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale;
  • dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
  • Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
  • delimitazione, durata e importo della garanzia;
  • inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
  • rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
  • forma delle comunicazioni;
  • foro competente.

La Direzione Provinciale competente comunica la conformità della garanzia al soggetto che l'ha prestata e da tale il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia: nei casi di nuova garanzia per un maggior numero di soggetti rappresentati dalla comunicazione della conformità il rappresentante fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente.

Ai soggetti che, alla data del 17 aprile 2025, risultano già operare come rappresentanti fiscali è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l'avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d'ufficio.

Fonte: Provv. AE 17 aprile 2025 n. 186368

Fac-simile garanzia

Fac-simile polizza fideiussoria

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