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mercoledì 16/04/2025 • 12:04

Fisco DAL CDNCEC

Formazione, esoneri e incompatibilità con la professione: nuovi chiarimenti

Con 6 nuovi pronto ordini pubblicati il 15 aprile 2025, il CNDCEC ha fornito chiarimenti in tema di formazione, riduzione dei crediti formativi per mancato esercizio o per maternità/paternità e profili di incompatibilità con il collaboratore del mediatore creditizio.

a cura di

redazione Memento

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Il CNDCEC, in data 15 aprile 2025, ha pubblicato 6 pronto ordini in tema di obblighi formativi, esonero per mancato esercizio o per maternità/paternità e incompatibilità tra collaboratore del mediatore creditizio ed esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, di seguito riportati nel dettaglio.

Formazione e composizione negoziata della crisi (PO n. 01)

Non possono essere ritenuti equipollenti i corsi realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l'inserimento nell'elenco esperti indipendenti ex art. 13 D.Lgs. 14/2019. Conseguentemente, un iscritto all'albo che ha frequentato e concluso il corso di 55 di ore per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al DL 118/2021 non può ritenere tale percorso formativo valevole anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art. 356 CCII.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco è sufficiente il solo corso di formazione iniziale, l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'elenco medesimo.

Revisore della rendicontazione di sostenibilità (PO n. 02)

Gli iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026, che intendano presentare l'istanza per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, devono aver maturato all'atto della presentazione di tale domanda almeno 5 crediti formativi in materia di sostenibilità. La maturazione dei 5 crediti deve intendersi “una tantum”, e quindi nel corso del 2024 o del 2025. Ai fini dell'abilitazione, resta esclusa la possibilità di frazionare i crediti richiesti ripartendoli tra le due annualità.

Esonero per mancato esercizio (PO n. 04)

L'iscritto all'albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 in materie di formazione obbligatoria (deontologia, tecniche di mediazione, ecc.).

Coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Posta la validità del principio per cui l'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva durata dell'esenzione e posto che l'esonero ha efficacia dalla data della richiesta effettuata dall'iscritto, sarà onere del Consiglio dell'Ordine competente determinare la riduzione dei crediti formativi eventualmente da acquisire in misura proporzionale alla durata dell'esenzione.

Incompatibilità del collaboratore del mediatore creditizio (PO n. 12)

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 139/2005 l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell'attività di mediatore creditizio in quanto trattasi di attività d'impresa in nome proprio e per proprio conto (l'iscritto, a scopo lucrativo, mette in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione). L'incompatibilità è prevista per ogni tipologia di mediatore creditizio, anche per le attività ausiliarie, tra cui rientra senza dubbio quella di collaboratore del mediatore.

Maternità gemellare e riduzione dei crediti formativi (PO n. 16)

L'esenzione per maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, è prevista per il periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino.

Nel caso di specie, tenuto conto che la norma non prevede la riduzione di un diverso numero di cfp, si ritiene che l'Ordine possa riconoscere anche in caso di parto gemellare la riduzione di 45 cfp.

Esenzione per maternità/paternità (PO n. 106)

Si ricorda che l'esenzione per maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, è prevista nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell'esonero, se anche lei iscritta nell'albo.

Nel caso di specie, l'iscritto ha presentato istanza di esenzione per paternità mentre la madre non è iscritta all'ordine; ne consegue concessione dell'esonero al padre in quanto solo genitore iscritto nell'albo.

Fonte: PO CNDCEC 15 aprile 2025 n. 01, n. 02, n. 04, n. 12, n. 16 e n. 106

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- Commercialista esperto in crisi d'impresa e diritto penale dell'economia

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