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mercoledì 16/04/2025 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Iscrizione al VIES: definite le modalità operative dell'obbligo di garanzia

Con il Provvedimento n. 178713/2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti nel territorio della UE o dello SEE che intendono iscriversi all'archivio VIES per mezzo di un rappresentante fiscale residente in Italia.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nella UE da Paesi extra-UE, l'art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 13/2024 (decreto “Accertamento”) ha introdotto nell'art. 35 DPR 633/1972 il comma 7-quater, il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che adempiono gli obblighi in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un'idonea garanzia.

Nella Relazione illustrativa al decreto “Accertamento” viene osservato che la procedura di sospensione dell'IVA all'importazione, disciplinata dall'art. 143 par. 1 lett. d) Dir. CE 112/2006, è spesso utilizzata in modo fraudolento da parte di operatori non residenti nella UE che importano merce nel territorio unionale senza adempiere agli obblighi fiscali ai fini IVA.

Più in dettaglio, per il tramite di posizioni IVA riferite a prestanomi compiacenti, aperte da rappresentati fiscali residenti nello Stato UE di destinazione, viene introdotta merce immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali, in un diverso Stato UE dove viene trasferita in esenzione dall'IVA, in quanto l'importazione è seguita da una cessione intraunionale. Nei documenti doganali e negli elenchi riepilogativi deve essere individuato il cessionario che, in questi casi, corrisponde al soggetto non residente identificato tramite un rappresentante fiscale.

Obbligo di garanzia ai fini dell'iscrizione al VIES

Per contrastare e prevenire tali fenomeni, il nuovo comma 7-quater art. 35 DPR 633/1972 ha previsto:

  • in primo luogo, che i soggetti non residenti nel territorio della UE o dello SEE che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale possono effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia;
  • in secondo luogo, che il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione all'archivio VIES ha l'obbligo di verificare laveridicità e la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. In difetto, ai sensi dell'art. 11 comma 7-quinquies D.Lgs. 471/1997, nei suoi confronti è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000 e non si applica l'istituto del “cumulo giuridico”, di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997.

Criteri e modalità di rilascio della garanzia

Il DM 4 dicembre 2024 ha definito i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica dei relativi adempimenti.

In particolare:

  • la garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 L. 348/1982, in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale ed è consegnata di persona o tramite il rappresentante fiscale presso la medesima Direzione provinciale;
  • il valore massimale minimo della garanzia è pari a 50.000,00 euro;
  • la garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata.

I soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo SEE che, alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 4 dicembre 2024, risultano già inclusi nell'archivio VIES, adempiono, entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data agli obblighi di cui sopra, pena l'esclusione dalla banca dati.

Nel caso in cui sia constatata la mancata presentazione della garanzia, l'Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione dall'archivio VIES e, decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle Entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla banca dati.

Modalità operative per la prestazione della garanzia

Da ultimo, con il provvedimento n. 178713/2025, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 5 DM 4 dicembre 2024, ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia di cui al citato art. 35 c. 7-quater DPR 633/1972 a favore del Direttore pro-tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

I soggetti già titolari di partita IVA prestano la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES, mentre i soggetti non ancora in possesso della partita IVA prestano la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati.

Le informazioni che deve contenere la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, sono specificate dal provvedimento, al quale sono allegati i fac-simile di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

L'opzione per l'inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata, secondo le modalità previste dal Provv. Agenzia Entrate 159941/E/2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione provinciale competente, dell'esito positivo della verifica della garanzia.

Ai soggetti che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già inclusi nella banca dati VIES è concesso, a partire dalla stessa data, un termine di 60 giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale, mediante PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l'attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato. Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d'ufficio dalla banca dati VIES.

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 178713/2025

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