giovedì 10/04/2025 • 15:28
L’AE, con Risoluzione 10 aprile 2025 n. 25, fornisce alcune indicazioni circa il regime di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare in favore del lavoratore di prima occupazione.
redazione Memento
L'AE, con Risoluzione 10 aprile 2025 n. 25, risponde ad alcuni quesiti relativi al regime di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare in favore del lavoratore di prima occupazione. In particolare, è stato chiesto se:
Le regole di deducibilità
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente nonché attraverso il conferimento del TFR maturando. Inoltre, nell'ipotesi di adesione alle forme di previdenza di soggetti fiscalmente a carico di altri, il versamento dei contributi può essere effettuato anche dai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico. In questo caso, il familiare che ha versato i contributi li può dedurre dal proprio reddito complessivo, per l'ammontare non dedotto dalle persone a carico, fermo restando l'importo complessivamente stabilito di euro 5.164,57.
La differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Nella seconda fase, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86)
Cosa si intende per prima occupazione?
La norma sui lavoratori di prima occupazione riguarda i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.
La risposta delle Entrate
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento è, in sostanza, necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti i due requisiti indicati, vale a dire che il contribuente sia un ''lavoratore di prima occupazione'' (nel senso sopra precisato) e che sia iscritto ad una forma di previdenza complementare.
In applicazione di tale principio, i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di ''prima occupazione'', iniziato a decorrere dal 2007.
Ciò premesso, nel caso in esame, l'Istante in base a quanto dichiarato è «lavoratore di prima occupazione» dal 2019 e, in tale anno, risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare.
Pertanto, in applicazione della normativa e dei principi su esposti, l'ulteriore plafond di deducibilità va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno 2019, anno di prima occupazione in cui l'Istante risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare, non rilevando che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente.
Fonte: Ris. AE 10 aprile 2025 n. 25
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Emilio Rocchini
- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Link Campus UniversityRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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