giovedì 10/04/2025 • 12:36
Con i Pronto Ordini n. 6, n. 22, n. 35 e n. 108 del 9 aprile 2025 il CNDCEC ha fornito chiarimenti in tema di albo per lo studio associato, incompatibilità per i soci di STP, requisiti per l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata e utilizzo di whatsapp come prova nei procedimenti disciplinari.
redazione Memento
Il CNDCEC, con 4 Pronto Ordini del 9 aprile 2025, ha fornito chiarimenti circa l'annotazione nell'albo per lo studio associato, l'incompatibilità per i soci di STP a partecipare in un'altra STP, i requisiti per l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata e l'utilizzo di whatsapp come prova nei procedimenti disciplinari.
Studio associato e annotazione nell'albo
Con il Pronto Ordini n. 6, è stato confermato che uno studio associato con sede a Milano, ma formato da commercialisti tutti iscritti in altri albi, può essere iscritto all'albo di Milano.
Si osserva che l'annotazione nell'albo degli studi associati avviene normalmente per prassi, posto che l'ordinamento professionale di cui al D.Lgs. 139/2005 non contiene alcuna disposizione relativa all'iscrizione all'albo di una associazione tra professionisti. Nessuna norma, inoltre, impone ai professionisti di comunicare all'Ordine di appartenenza che l'esercizio della professione avviene attraverso uno studio associato, né in fase di iscrizione all'albo, né nel caso in cui l'associazione professionale sia costituita successivamente all'iscrizione nell'albo.
Considerato anche quanto previsto dall'art. 16 c.c., la domanda di iscrizione dovrebbe essere rivolta al consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale dello studio associato come individuata nello statuto.
Società tra professionisti e incompatibilità
L'art. 10 c. 6 L. 183/2011 dispone che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP, senza prevedere espressamente alcuna specifica eccezione. Tale incompatibilità riguarda qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista).
Ne consegue, come chiarito dal Pronto Ordini n. 22, che mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione sia diretta o indiretta per tramite di un'altra STP alla quale lo stesso partecipi.
Composizione negoziata: iscrizione elenco esperti
Le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021, prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa.
L'art. 13 D.Lgs.14/2019 prevede espressamente che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, pertanto con il Pronto Ordini n. 35 si è chiarito che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda.
Procedimento disciplinare: utilizzo di registrazioni
Come chiarito dalla Cass. 18 gennaio 2025 n. 1254, i messaggi whatsapp sono stati ricondotti nel perimetro applicativo dell'art. 2712 c.c., norma che disciplina le riproduzioni meccaniche, stabilendo che le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Con il Pronto Ordini n. 108 si ritiene, pertanto, che i messaggi whatsapp conservati nella memoria di un telefono cellulare siano pienamente utilizzabili quale prova documentale e possano essere legittimamente acquisiti anche nell'ambito di un procedimento disciplinare, fermo restando il possibile disconoscimento, da parte del soggetto incolpato, della conformità dei contenuti dei suddetti messaggi rispetto ai fatti rappresentati.
Fonte: PO CNDCEC 9 aprile 2025 n. 6, n. 22, n. 35 e n. 108
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