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venerdì 04/04/2025 • 06:01

Fisco Agenzia delle Entrate

No all’esenzione IVA per prestazioni di pratica sportiva rese da soggetti con scopo di lucro

L'Agenzia delle Entrate nega l'applicazione dell'esenzione IVA a prestazione complessa legata alla pratica dello sport ove il prestatore sia diverso dagli organismi ''senza scopo di lucro''

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Con la Risposta all'istanza di interpello 3 aprile 2025 n. 87 l'Agenzia delle Entrate viene chiamata a inquadrare ai fini della disciplina dell'IVA una prestazione di servizi complessa.

Caso prospettato

ALFA è una società stabilita in uno Stato extra­UE che ha ricevuto una prestazione di servizi da una società italiana (BETA), proprietaria di un autodromo con oggetto:

  • il servizio di utilizzo della pista per effettuare eventi sportivi di livello europeo/mondiale;
  • altri servizi complementari, quali ospitalità per i partecipanti, catering e supporto organizzativo, indispensabili per lo svolgimento dell'evento sportivo.

La società BETA ha emesso una fattura applicando l'IVA con aliquota ordinaria, qualificando il servizio come una locazione di bene immobile ai sensi dell'articolo 7­quater, DPR n. 633/1972.

Tuttavia la società ALFA chiede se la prestazione di servizi così descritta:

  1. possa essere qualificata come complessa e legata alla pratica sportiva invece che mera locazione di un bene immobile;
  2. una volta qualificata come connessa alla pratica dello sport, possa beneficiare dell'esenzione IVA (ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Direttiva 2006/112/CE);
  3. in subordine, sia applicabile un trattamento IVA agevolato in virtù della connessione stretta tra la prestazione e la pratica sportiva.

La società ALFA ritiene che il servizio ricevuto dalla società italiana non possa qualificarsi come una mera locazione di immobile, bensì come una prestazione complessa legata alla pratica sportiva, in quanto la messa a disposizione della pista è integrata da una serie di servizi accessori essenziali per l'organizzazione dell'evento sportive e possa beneficiare dell'esenzione IVA relativa alla fornitura di beni e servizi strettamente connessi alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, sancita dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva IVA.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ritiene ragionevole ipotizzare che l'autodromo sia localizzato in Italia e per l'articolo 7­-quater, Decreto IVA «... si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato; (...)».

La stessa Agenzia concorda sulla natura complessa della prestazione ma nutre perplessità in merito al fatto che sia legata alla pratica dello sport poiché l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva IVA accorda l'esenzione per tali prestazioni esclusivamente quando il prestatore è un organismo senza fini di lucro, presupposto che non sembra ricorrere nella fattispecie in esame: analogo requisito è stato recepito nella normativa nazionale con l'articolo 36-bis del DL n. 75/2023.

Nella sostanza, il riconoscimento dell'esenzione per le prestazioni connesse alla pratica sportiva richiede una serie di presupposti, tra cui il requisito soggettivo del prestatore che ­ da quanto riferito dalla Società ­ sembra essere una società a responsabilità limitata (BETA S.r.l.).

L'esenzione IVA invocata da ALFA dunque non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale, cioè un organismo con finalità di lucro: pertanto la prestazione complessa ricevuta dalla società ALFA è da considerare relativa a un bene immobile situato in Italia, soggetta all'aliquota IVA del 22 per cento.

In conclusione, l'Agenzia ricorda che la normativa nazionale non preclude agli enti senza scopo di lucro la possibilità di costituirsi in forma di società di capitali, prevedendo tuttavia una serie di requisiti da soddisfare: nell'articolo 6 del DLgs n. 36/2021 è richiesto il rispetto dei requisiti contenuti nel citato decreto, tra i quali l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e, soprattutto, è necessario che detti enti risultino iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport ai sensi dell'articolo 10 del citato DLgs n. 36/2021.

Fonte: Risp. AE 3 aprile 2025 n. 87

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