Territorialità delle cessioni di beni mobili In base alla regola generale prevista dall'art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto. beni immobili ivi esistenti; beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione ivi esistenti; beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Pertanto, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato al verificarsi di una duplice condizione, essendo richiesto che i beni: dal punto di vista doganale, rivestano la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione; e siano esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione, da individuare in applicazione dei criteri temporali di cui all'art. 6 DPR 633/72. La duplicità del presupposto è coerente con l'esigenza di assoggettare ad imposizione i beni che “fisicamente” e “giuridicamente” si considerano appartenenti al territorio dello Stato all'atto della cessione. Esclusione del presupposto terr...
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