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mercoledì 02/04/2025 • 13:00

Impresa FAQ

Polizze catastrofali: pubblicate le prime indicazioni del MIMIT

Il 1° aprile 2025, il MIMIT ha fornito le prime indicazioni sulle tematiche connesse all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2025 n. 48. Cosa è stato chiarito?

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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Le FAQ del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato le prime FAQ relative all'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Tale obbligo, come noto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), è stato successivamente dettagliato nel Decreto Interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18. Di seguito, il DL  39/2025, ha previsto un differimento dei termini di stipula obbligatoria delle polizze catastrofali per le imprese, suddividendole in base alla loro dimensione così come definita dalla Direttiva (UE) 2023/2775.

Cosa è stato chiarito?

Viene chiesto se, qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Al riguardo, il MIMIT chiarisce che, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis c. 2 DL 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 189/2024 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'art. 1 c. 101 primo periodo L. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

In pratica, come bene puntualizza il MIMIT, il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, per l'effetto, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Ma i chiarimenti del MIMIT proseguono e viene chiarito che i beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all'obbligo assicurativo (cfr. art. 1 c. 2 DM 18/2025).

Non solo.

Viene chiarito che i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Il MIMIT chiarisce altresì, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'art. 1 c. 101, primo periodo, L. 213/2023. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'art. 2135 c.c. (imprese agricole).

Viene specificato altresì che l'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

Si chiede al MIMIT se i veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

La risposta del MIMIT è puntuale. Ovverosia, l'art. 1 c. 1 lett. b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla L. 213/2023, i veicoli iscritti al P.R.A.

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