giovedì 03/04/2025 • 06:00
Entro il 30 aprile 2025 occorre presentare la dichiarazione IVA 2025. Nell'ambito dei passaggi dal regime ordinario al forfetario e viceversa bisogna prestare attenzione alla compilazione del Modello. Come indicare il cambio di regime?
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Dal regime forfetario al regime ordinario nel 2025 Il contribuente che nel 2024 ha operato nel regime forfetario e nel 2025 passa al regime ordinario, non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA per il 2024, in quanto durante tale anno non ha operato con applicazione dell'IVA (ha fatturato operazioni escluse da IVA ai sensi della L. 190/2014). Potrebbe comunque effettuare una rettifica a favore da esporre nel quadro VF della dichiarazione IVA per il 2025, per l'IVA non detratta durante il periodo del forfetario, con riferimento agli acquisti strumentali. Nel caso in cui vengono meno i requisiti del forfetario il regime contabile che si adotterà è quello della contabilità semplificata (per i professionisti indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti). Se si vuole utilizzare il regime ordinario, oltre al comportamento concludente, bisogna comunicarlo nella dichiarazione IVA dell'anno in cui viene effettuata la scelta. In particolare, il quadro di riferimento è il VO (VO21 casella 1 da barrare dagli esercenti arti o professioni che hanno esercitato l'opzione per il 2024 per il regime di contabilità ordinaria). Se il passaggio avviene nel 2025 la comunicazione dovrà avvenire nella dichiarazione che si presenterà nel 2026. Fuoriuscita dal regime forfetario nel corso del 2024 Se il contribuente esce dal regime forfetario nel 2024, perché vengono meno i requisiti previsti, ad esempio per il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, lo stesso è obbligato a presentare la dichiarazione IVA riferita al 2024, oltre che i modelli LIPE (dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2025). In ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell'eventuale rettifica, è indicata nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento, in applicazione dell'art. 19-bis2 c. 3 DPR 633/72). Opzione per il regime ordinario Il contribuente che, pur avendo i requisiti per restare nel forfetario, decide di passare volontariamente al regime ordinario dal 2025, deve esprimere l'opzione con comportamento concludente (applicando l'IVA in fattura), e poi nel quadro VO della dichiarazione IVA 2025 (barrando il rigo VO33, casella 1, (casella da barrare dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime previsto dall'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014, hanno optato per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari). Tale scelta vincola il contribuente per tre anni. Tale vincolo non si applica alle imprese in contabilità semplificata in quanto il contribuente in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 DPR 600/73, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori. Ingresso nel regime forfetario e rettifica della detrazione Il contribuente che, invece, passa dal regime ordinario (utilizzato nel 2024) al regime forfetario nel 2025, è comunque tenuto a presentare la dichiarazione IVA relativa al 2024 entro il 30 aprile 2025. Non è necessaria la compilazione del quadro VO (essendo il forfetario un regime “naturale”), ma occorre barrare la casella 1 del rigo VA14, indicando che si tratta dell'ultima dichiarazione IVA prima dell'accesso al regime agevolato. Per tali soggetti, si ricorda la rettifica della detrazione, tali contribuenti dovranno procedere alla rettifica della detrazione IVA in sede di compilazione della dichiarazione, che si dovrà presentare per l'anno d'imposta 2024. La normativa prevede che, se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano una detrazione dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente operata, la rettifica dovrà essere effettuata limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. Per i beni ammortizzabili, la rettifica si applica se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione. Secondo le istruzioni della dichiarazione IVA 2025, i contribuenti devono: barrare la casella del rigo VA14. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014. Barrando la casella 1, si comunicherà che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime. indicare nel rigo VF70 l'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 1 c. 61 L. 190 del 2014, riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall'art. 19-bis2 DPR 633/72. Con la compilazione del rigo VF70, il contribuente indicherà l'eventuale imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione IVA. I beni da considerare sono quelli strumentali non oggetto di cessione entro il 31 dicembre 2024, con esclusione di quelli di valore inferiore a 516,46 euro, e quelli aventi un coefficiente di ammortamento superiore al 25%. Per i beni mobili strumentali dovrà essere monitorato un periodo di 5 anni, compreso quello di entrata in funzione del bene, e restituiti tanti quinti quanti ne mancano al compimento del quinquennio. Ad esempio, per i beni entrati in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell'IVA detratta in sede di acquisto. Per i beni immobili, il periodo di monitoraggio sale a dieci anni e la rettifica della detrazione deve essere effettuata in decimi. Per le rimanenze, deve essere rettificato l'intero ammontare dell'IVA a credito detratta all'atto dell'acquisto. Vai allo Speciale "Dichiarazioni 2025: le novità" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai guide alla compilazione e alla presentazione dei modelli, check list e altri strumenti indispensabili per gestire correttamente le dichiarazioni. ...
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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