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martedì 01/04/2025 • 15:37

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Accordo transattivo per chiusura lite giudiziale: trattamento fiscale

Con Risp. 1° aprile 2025 n. 85, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale e l'imposta di registro da applicare relativamente a un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in Corte d'Appello.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 85 del 1° aprile 2025, ha chiarito che la somma dovuta da un ente all'avvocato della controparte, nell'ambito di un accordo transattivo volto a chiudere una lite giudiziale, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto contrattuale. Alla somma si applica l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%.

Si ricorda che l'art.1965 c.c. stabilisce che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. La funzione della transazione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.

Nell'ambito di tale istituto si distinguono le figure della:

  • transazione dichiarativa (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie;
  • transazione novativa, che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa (art. 29 DPR 131/86).

Nel caso di specie, l'ente istante è subentrato nella totalità dei rapporti attivi e passivi di Beta, inclusi i giudizi pendenti. L'istante riferisce che è tutt'oggi pendente presso la Corte d'Appello un giudizio instaurato da Beta per il quale risulta che la controparte, attuale appellante incidentale, abbia proposto una proposta conciliativa che prevede la rinuncia dell'appello incidentale con riconoscimento satisfattivo del risarcimento a quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice. L'avvocato della controparte chiede tuttavia un contributo per le spese legali riconosciute in prededuzione. L'istante ha precisato che non è stata redatta una bozza di accordo transattivo e che il pagamento del contributo per le spese legali sarà versato direttamente a favore del legale di controparte. Chiede, quindi, chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alla transazione.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la somma dovuta dall'istante deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto contrattuale. L'Istante resta, infatti, estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l'avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione. Si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale.

Fonte: Risp. AE 1° aprile 2025 n. 85

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Fioranna Negri

- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.

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