Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021 e aggiornato con il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 recante “Politiche attive del lavoro e Integrazione Programma GOL”, il ministero del Lavoro ritiene utile fornire le seguenti specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1 come segue. Nuova definizione di soggetto formato Per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente: una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle sue articolazioni regionali, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità o una attestazione di percorsi di qualificazione o riqualificazione autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare diverso dalla Regione (quale ad esempio gli attestati di formazione e aggiornamento degli insegnanti rilasciati in esito a percorsi accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito); una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa (quale a titolo esemplificativo, l'attestazione conseguente ai corsi propedeutici all'acquisizione della patente europea di guida o della carta di qualificazione del conducente (CQC) o attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e l'uso di dispositivi ed attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In caso di interruzione del percorso o nel caso in cui sia previsto dalla specifica normativa di riferimento, potrà essere rilasciata un'attestazione di frequenza o di trasparenza da parte dell'ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all'interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l'obbligo di frequenza e superamento dell'esame del percorso formativo obbligatorio, anche nel caso in cui la specifica normativa di riferimento preveda che il rilascio dell'attestazione finale, a seguito di esame o abilitazione, sia fatto da un soggetto diverso dalla Regione; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all'interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell'eventuale riduzione del monte ore obbligatorio; una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e secondo le specifiche disposizioni e standard di qualificazione regionali; una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC); un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell'erogazione della formazione in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; una attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare - rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze. Fonte: Circ. Min. Lav. 31 marzo 2025 n. 8
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