martedì 01/04/2025 • 06:00
Nel settore turistico gli operatori che hanno effettuato nel 2024 transazioni in contanti d'importo pari o superiore a 1.000 euro, sono tenuti a comunicare i relativi dati entro il 10 aprile 2025, se liquidano l'IVA mensilmente, mentre, se la liquidazione dell'imposta è trimestrale, entro il 21 aprile 2025.
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I limiti di utilizzo del denaro contante, contenuti all'art. 49 D.Lgs. 231/2007, a seguito dell'intervento normativo attuato dall'art. 1 c. 384 L. 197/2022, prevedono il divieto di trasferimento del denaro in contanti e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano essi persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto del trasferimento medesimo è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Nel settore del turismo, le disposizioni sul limite di utilizzo del contante sono derogate dall'art. 3 c. 1 DL 16/2012, in base al quale, gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo, possono vendere beni e servizi utilizzando denaro contante alle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con la residenza fuori del territorio dello Stato, entro il limite di 15.000 euro. Tale deroga, tuttavia, è subordinata al rispetto di specifici adempimenti indicati al c. 1, lett. a) e b), del suindicato art. 3, nonché all'invio di un'apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate da parte dei cedenti o prestatori.
Gli operatori del settore turistico, inoltre, nell'ambito degli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati sempre dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori del territorio dello Stato, sono tenuti a comunicare annualmente alla stessa Agenzia le operazioni in contanti d'importo unitario non inferiore a 1.000 euro (art. 3 c. 2-bis DL 16/2012).
Pertanto, coordinando le disposizioni dei c. 1 e 2-bis, dell'art. 3 summenzionato, le agenzie ed i commercianti del comparto turistico possono effettuare le operazioni sopra descritte con pagamento in contanti fino a 15.000 euro (effettuando gli adempimenti propedeutici per l'applicazione della deroga), ma sono tenuti a comunicare esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello di comunicazione polivalente le operazioni legate al turismo di ammontare non inferiore a 1.000 euro.
Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione dei dati delle operazioni in contanti legate al turismo d'importo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, interessa i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter DPR 633/72 e, in particolare:
I suindicati operatori, se nel corso del periodo d'imposta precedente hanno effettuato le operazioni in esame, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione polivalente, entro il 10 aprile (ovvero il 20 aprile per i soggetti trimestrali) dell'anno successivo.
Compilazione della comunicazione e trasmissione
La comunicazione polivalente delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2024, dev'essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria entro:
La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione medesima, dev'essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.
Dal punto di vista operativo, i soggetti tenuti all'adempimento dovranno compilare il modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento AE 2013/94908 e, in particolare, il frontespizio ed il quadro TU.
Frontespizio |
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Sezione |
Come compilare |
Periodo di riferimento |
Indicare l'anno cui si riferisce la comunicazione |
Tipo di comunicazione |
Indicare se si tratta di comunicazione “Ordinaria”, “Sostitutiva” o di “Annullamento”; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, indicare il protocollo telematico da annullare o da sostituire oltre al progressivo |
Quadri compilati |
Barrare la casella riferita al quadro TU |
Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione |
Indicare i dati del soggetto che presenta la comunicazione o, comunque, del soggetto in nome e per conto del quale è presentata |
Quadro TU |
|
Colonna |
Cosa indicare |
Da 1 a 5 |
Dati del soggetto estero, ossia cognome, nome, data di nascita, Comune/Stato estero di nascita e Provincia |
6 |
Città estera di residenza |
7 |
Codice Stato estero di residenza (reperibile nella tabella contenuta nelle istruzioni della comunicazione polivalente) |
8 |
Indirizzo estero della sede legale |
9 e 10 (alternative) |
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11 |
Numero della fattura |
12 e 13 |
Importo/imponibile e imposta applicata |
La trasmissione del modello deve avvenire con modalità telematica, direttamente dal soggetto obbligato, ovvero tramite intermediari abilitati ed in caso di omessa comunicazione, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/97).
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