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sabato 29/03/2025 • 05:54

Fisco Agenzia delle Entrate

Regime transfrontaliero di franchigia: pronta la comunicazione trimestrale

L'Agenzia delle Entrate approva il Modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal D.Lgs. 180/2024, in linea con la Direttiva UE 2020/285, al fine di consentire alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell'IVA anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento: per limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi intracomunitari, gli Stati membri che hanno adottato un regime di franchigia da IVA per le imprese minori, come l'Italia, devono concedere tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro. Per accedere a questo regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l'accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.

Si rammenta che per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (approvata con Provvedimento direttoriale 30 dicembre 2024) finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Le condizioni per applicare tali misure sono:

  • l'invio della comunicazione al proprio Stato di stabilimento di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
  • un volume d'affari annuo UE, nell'anno civile precedente, non superiore a 100.000 euro;
  • un volume d'affari annuo nel territorio dello Stato, nell'anno civile precedente, non superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'art. 1, c. 54, L. 190/2014;
  • nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla citata comunicazione, un volume d'affari nell'Unione europea non superiore a 100.000 euro;
  • essere identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Riguardo, invece, il regime di franchigia applicato in altri Stati membri UE da soggetti stabiliti in Italia le condizioni di ammissione sono:

  • aver comunicato preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
  • nell'anno civile precedente alla comunicazione, un volume d'affari annuo Ue non superiore a 100.000 euro;
  • nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, un volume d'affari annuo dell'Unione europea non superiore a 100.000 euro;
  • nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, un volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
  • essere identificato per l'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

Comunicazione trimestrale

Con il Provvedimento direttoriale 28 marzo 2025 Prot.n. 155649/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche da utilizzare per l'invio dei dati.

Il Modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'art. 70-octiesdecies c. 1 DPR 633/1972 ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell'anno i dati individuati dall'articolo 70-unvicies del medesimo Decreto.

Il Modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi al regime di franchigia in altri Stati UE che hanno adottato tale regime, per trasmettere all'Agenzia, in via telematica, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre.

Composizione del Modello e termini di trasmissione

Il Modello è composto da:

  • frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • Quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell'Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La Comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l'Agenzia delle Entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

Nelle ipotesi di errori od omissioni in una comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito al soggetto passivo ripresentare la comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Fonte: Provvedimento direttoriale 28 marzo 2025 n. 155649.

Modello.

Istruzioni.

Specifiche tecniche.

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