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venerdì 28/03/2025 • 16:49

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Rimborsi IVA: esonero della presentazione della garanzia

Con Risp. AE 28 marzo 2025 n. 83, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rimborsi IVA, relativamente all'esonero della prestazione della garanzia (art. 38-bis DPR 633/72). Cosa è stato stabilito?

a cura di

redazione Memento

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Con riferimento al caso di specie ­ in cui l'istante chiede, per i rimborsi IVA già erogati, di sostituire l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento prestata dalla propria controllante con  una  dichiarazione  integrativa  recante  il  visto  di  conformità  nonché  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà attestante la solidità della propria situazione patrimoniale  e  finanziaria  ­ torna  utile  quanto  detto  con la Circolare  n.  35/E  del  27  ottobre  2015,  ove è  stato  chiarito  che,  a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di ''virtuosità'' ai sensi della previgente normativa, non si ritiene possibile la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza.

La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.

Con la circolare innanzi richiamata è stato, dunque, ammesso il ricorso all'istituto  dell'integrazione  per  dotare  la  dichiarazione  annuale  del  visto  di  conformità  e  della  dichiarazione sostitutiva originariamente omesso; tuttavia, il medesimo documento di  prassi ha  precisato  che  è  consentito  correggere  ed  integrare  anche  le  indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia, non eseguite o eseguite non correttamente, purché siano rispettate le modalità e i limiti temporali declinati dalla  risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014, ove è stata ammessa la possibilità di variare la scelta operata in dichiarazione - compensazione in luogo del rimborso dell'eccedenza  a credito IVA ­ solo laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.

Ne  deriva  che, la  presentazione  della  dichiarazione integrativa  per  modificare  il tipo  di  garanzia  già  scelto,  può  essere  presentata fino a quando non sia stata conclusa ­ da parte dell'Ufficio territorialmente competente  ­ la  fase istruttoria e  non  sia  stata  validata la  disposizione  di  pagamento. 

Tale soluzione è coerente con l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, che deve poter verificare la correttezza delle attestazioni effettuate nella dichiarazione annuale prima di dare esecuzione al pagamento delle somme chieste a rimborso. Nel caso di specie, dunque, avendo l'Ufficio già liquidato i rimborsi IVA, l'istante non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni IVA al fine di scegliere la forma di garanzia alternativa di cui si discute.

Pertanto, essendo  venuta meno la  società controllante,  originaria  garante  delle  somme ricevute a rimborso, l'unica forma di garanzia alternativa che l'istante può fornire  all'Ufficio è quella prestata con titoli di Stato, o con fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale, ovvero con polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa  di assicurazione.

Fonte: Risp. AE 28 marzo 2025 n. 83

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