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mercoledì 26/03/2025 • 12:05

Impresa Dall’ANIA

Prime FAQ sulle polizze catastrofali

L'ANIA, Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici, in vista del termine fissato al prossimo 31 marzo 2025 per la stipula da parte delle imprese, ha pubblicato sul proprio sito una serie di FAQ in tema di polizze catastrofali.

a cura di

redazione Memento

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L'Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici (ANIA) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) in tema di polizze catastrofali.

Si ricorda che entro il prossimo 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni.  Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.

Si riportano di seguito i principali chiarimenti.

Beni concessi in locazione

Come chiarito dall'art. 1 bis L. 189/2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

Beni coperti dalla polizza

La polizza copre:

  • i terreni;
  • i fabbricati;
  • gli impianti;
  • i macchinari;
  • le attrezzature industriali e commerciali.

Sono escluse le merci e i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

Quali eventi naturali rientrano nella copertura obbligatoria?

I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

Perimetro della copertura assicurativa obbligatoria

Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (c.d. somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione).

Per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo).

Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?

La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

  • danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

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- Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze

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